Sospesa
Affidamento della gestione dei servizi connessi con il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni alle norme della circolazione stradale. CUI 82000270635202200010
Gara #191
Procedura sospesa
vedi nota prot. 87025 del 06/12/2023Informazioni appalto
13/12/2023
Aperta
Servizi
€ 907.790,00
DEL GAUDIO FRANCESCO
Categorie merceologiche
72322
-
Servizi di gestione dati
6411
-
Servizi postali
Lotti
1
A027A67750
Qualità prezzo
Servizio di gestione del ciclo globale del procedimento sanzionatorio originato dagli atti di accertamento per le violazione alle norme del Codice della Strada
Si rimanda per le caratteristiche del Servizio al Disciplinare Tecnico
€ 790.789,04
€ 182.489,04
€ 0,00
2
A027A8C5D9
Qualità prezzo
Gestione afferente la procedura relativa alle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Codice della Strada accertate a carico di residenti all’Estero
Si rimanda per le caratteristiche del Servizio al Disciplinare Tecnico
€ 109.443,54
€ 19.443,54
€ 0,00
Scadenze
02/01/2024 23:59
12/01/2024 23:59
24/01/2024 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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976.52 kB | |
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1.57 MB | |
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1.51 MB | |
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k-istruzioni-operative-tutto-gare.pdf SHA-256: 49b890d9e8e143a02952d3e82a26455f3fea3ffee899418248923bac18a6dd9f 13/11/2023 11:43 |
10.28 MB |
Chiarimenti
24/11/2023 15:42
Quesito #1
Spett.le Comando di Polizia Locale, la presente per richiedere:
1.Conferma che il compenso cui alla lettera C. sia riconosciuto anche per gli atti notificati tramite pec e altre forme digitali (piattaforma SEND)
2.Conferma che per la lavorazione di verbali cartacei siano riconosciuti entrambi i compensi A e B, come si evincerebbe dal capitolato “Il costo di ogni verbale lavorato in ogni sua fase (“A” – “B” – “C” – “D”) non potrà essere superiore ad € 5,35 se elevato a mezzo di modulo cartaceo tradizionale” e nei quantitativi espressi per ciascun compenso “Il quantitativo di verbali di contestazione ... è stimabile, … , in n. 250.000 circa nell’arco del quinquennio, di cui n. 10.000 presuntivamente accertabili mediante moduli cartacei”, quantitativi riportati nel quadro economico.
1.Conferma che il compenso cui alla lettera C. sia riconosciuto anche per gli atti notificati tramite pec e altre forme digitali (piattaforma SEND)
2.Conferma che per la lavorazione di verbali cartacei siano riconosciuti entrambi i compensi A e B, come si evincerebbe dal capitolato “Il costo di ogni verbale lavorato in ogni sua fase (“A” – “B” – “C” – “D”) non potrà essere superiore ad € 5,35 se elevato a mezzo di modulo cartaceo tradizionale” e nei quantitativi espressi per ciascun compenso “Il quantitativo di verbali di contestazione ... è stimabile, … , in n. 250.000 circa nell’arco del quinquennio, di cui n. 10.000 presuntivamente accertabili mediante moduli cartacei”, quantitativi riportati nel quadro economico.
06/12/2023 13:16
Risposta
vedi nota allegata
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7002-10420125-chiarimento-n.1-signed.pdf SHA-256: 23078db4b5f659cf3d4808e42f5b91b2841ae70827a2d1d66f13d1f09d449cb5 06/12/2023 13:16 |
641.68 kB |
01/12/2023 09:00
Quesito #2
Spett.le Ente,
si inoltrano di seguito alcune richieste di chiarimento in ordine alla “PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMIOCA PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 108, COMMA 2, D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI CON IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
Il Disciplinare di Gara all’Art. 6 indica una serie di requisiti di Idoneità Professionale senza specificare come gli stessi debbano essere posseduti in caso di partecipazione in RTI e pertanto, a parare della scrivente e nell’ipotesi più restrittiva, tale requisiti dovrebbero essere posseduti da tutte le Aziende facenti parti del RTI stesso limitando la possibilità di partecipazione alla Gara stessa.
In particolare: Art 6 del Disciplinare - Requisiti di Idoneità Professionale:
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
Art 6.1 - b)
“Certificazione, ai sensi della normativa europea, UNI EN ISO 9001:2015 riportante nello scopo della certificazione il riferimento specifico ai servizi di gestione delle entrate degli enti pubblici “
Poiché l’oggetto dell’appalto e quanto previsto dal capitolato non includono l’attività di riscossione, si chiede estendere quanto indicato con uno scopo maggiormente attinente alle tipologie di attività previste quali ad esempio: “Gestione Verbali redatti dai Comandi di Polizia Locale.”
QUALIFICAZIONE AGID PER I SERVIZI SAAS
Art 6.1 - d)
“In previsione della piena operatività di attuare la gestione a mezzo Cloud dei servizi informatizzati dell’Ente, attualmente in corso di valutazione da parte di altro ambito gestionale di questa stazione appaltante, essere in possesso dei requisiti che regolano la qualificazione di tali servizi come specificatamente indicati nel Disciplinare tecnico, essere in possesso della qualificazione AgID per i servizi SaaS (Software as a Service) per il Cloud della PA ed essere iscritto nel relativo elenco Marketplace come fornitore di servizi SaaS, ai sensi della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018;”
In caso di partecipazione in RTI, si richiede conferma che tale requisito debba essere soddisfatto dalla sola Azienda che fornirà il Software di Gestione dei Verbali.
LISTA DEI PARTNER TECNOLOGIVI DEL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI SEND
Per il Lotto 1
Paragrafo a)
“L’operatore economico deve garantire l’inter-operatività, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore e dalla disciplina regolamentata dall’AGCOM, a tal fine il soggetto terzo deve dimostrare di aver manifestato il proprio interesse ad avviare la procedura per essere inserito nella lista dei partner tecnologici del Servizio Notifiche Digitali “SEND”, la piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni, istituita dall’art. 1, co. 402, della L. n. 160/2019, realizzata e gestita da PagoPA S.p.A. su iniziativa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed aver implementato le attività di integrazione alla PND in qualità di Intermediario Tecnologico del quale è possibile avvalersi, di cui al link https://docs.pagopa.it/lista-partner-tecnologici-pn_pagopa-s.p.a./. Relativamente al requisito sopra specificato, nelle more dell’effettiva attuazione e operatività della PND, l’operatore economico per partecipare alla procedura di gara deve essere in possesso di licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi di postalizzazione degli atti giudiziari, contravvenzioni e notificazione delle violazioni al Codice della Strada, con copertura geografica Nazionale – A1, o in alternativa, possesso di licenza individuale speciale (ex art. 5 del D.Lgs n. 261/1999) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D. M. 19 luglio 2018, che abilita il soggetto ad offrire il servizio di notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, per l‘ambito territoriale Nazionale - B1, sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative risultanti da istanza per il rilascio della licenza individuale per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) di cui al Regolamento alla delibera n. 77/18/CONS dell’AGOM.
La licenza individuale speciale (A1 o B1) dovrà essere operativa, all’atto della presentazione dell’offerta, pertanto, l’operatore dovrà attestare l’avvenuto adempimento degli obblighi dí formazione di cui all'articolo 9 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 77/18/CONS.
Tale requisito non si applica al fornitore del Servizio Universale, qualora presentasse istanza di partecipazione alla procedura per il Lotto 1, in quanto abilitato ex lege alla notificazione delle violazioni alle norme del Codice della Strada.”
In merito a tale requisito si evidenzia che, a parere della scrivente, lo stesso includa in realtà due requisiti differente e ben specifici ovvero il primo riferito all’iscrizione nella lista dei partner tecnologici del Servizio Notifiche Digitali “SEND” ed il secondo riferito al possesso della licenza individuale speciale (A1 o B1).
Pertanto, una singola società dovrebbe essere in possesso di entrambi configurando di fatto una ulteriore limitazione nella partecipazione alla Gara.
In prima istanza si chiede quindi di valutare una scomposizione del requisito in due requisiti distinti e di meglio specificare che tale requisito possa essere, in caso di RTI, posseduto anche solo da una delle Aziende del RTI stesso ovvero dalla sola Azienda che fornirà il software di gestione dei verbali.
LICENZA POSTALE
1 - Il requisito di possedere la “Licenza Postale” è richiesto per la partecipazione ad entrambi i Lotti. A parere della scrivente tale richiesta è in contraddizione con le prescrizioni indicate dei documenti di Gara ovvero: l’importo a base d’asta non include le spese postali così come indicato all’Art.12 del Capitolato “Le spese sostenute per la postalizzazione degli atti sono sottratte dal prezzo posto a base di gara.” ed inoltre Art. 29 “rimborso delle spese postali, con cadenza trimestrale”
Pertanto, poiché le spese postali non sono incluse negli importi di Gara e le stesse devono “semplicemente” essere anticipate dall’Aggiudicatario si desume, a parere della scrivente, che l’Operatore Postale dovrà essere individuato dal Vs. Ente e che pertanto la richiesta, nei requisiti di partecipazione, del possesso della licenza postale non sia congruente e limitante nella partecipazione alla procedura di Gara.
2 - Sempre in merito all’anticipazione delle spese postali il Capitolato di Gara (in merito all’integrazione SEND riporta) all’Art. 11 riporta: Altresì, all’esito dell’effettiva attuazione e piena operatività del Servizio Notifiche Digitali “SEND”, la piattaforma che gestirà la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni, saranno rimborsate trimestralmente all’aggiudicatario le relative spese.
Su tale aspetto, consultando il sito https://docs.pagopa.it/faq-enti risulta che gli unici soggetti che possono stipulare un contratto siano i seguenti:
A SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) possono aderire le amministrazioni di cui all’art. 26 del D.L. 76/2020, comma 2, lettera c) ovvero: le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività di riscossione ad essi affidate, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Pertanto, poiché l’appalto in questione non ricade in capo a società di riscossione si chiede, cortesemente, di approfondire e/omeglio chiarire tale prescrizione di Capitolato.
Ed inoltre:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO - TARIFFE
All’Art 17 Punto1 del Disciplinare e precisamente nella tabella “Criteri di Valutazione” - lotto 1 punto A.4 si prevede quanto segue:
“Tariffa applicata per il servizio di postalizzazione con copertura geografica Nazionale, sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative, nelle more dell’avvio della PND :meno di € 7,99 punteggio 5 - da € 8,00 a €10,99 punteggio 3 - oltre € 11,00 punteggio 1”
A parere della scrivente, questo criterio risulta incongruente con l’impianto della Gara in quanto, come sopra già evidenziato, le spese postali debbono essere “anticipate” ed inoltre non pare corretto introdurre un valore economico all’interno di parametri di attribuzione di punteggi tecnici che potrebbero influenzare, anche inconsapevolmente, la Commissione di Gara nella valutazione complessiva del progetto.
Le medesime considerazioni valgono anche in merito al “Criteri di Valutazione” - lotto 2 punto A.9:
A parere della scrivente, questo criterio risulta incongruente con l’impianto della Gara in quanto, come sopra già evidenziato, le spese postali debbono essere “anticipate” ed inoltre non pare corretto introdurre un valore economico all’interno di parametri di attribuzione di punteggi tecnici che potrebbero influenzare, anche inconsapevolmente, la Commissione di Gara nella valutazione complessiva del progetto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DI TIPO QUANTITATIVO
Ulteriormente, in relazione ai criteri quantitativi previsti nelle tabelle dei criteri di valutazione tecnica LOTTO 1 e 2, si chiede di meglio specificare se sia previsto un limite massimo per quantitativo al fine di meglio poter “equilibrare” le offerte dei differenti concorrenti.
Inoltre, nel caso specifico del parametro A3. Del Lotto 1 è indicato “nonché degli stocks di carta termica per le stampanatine portatili offerte”. Si chiede di meglio specificare che cosa si intenda per “stocks” ovvero di indicare la quantità di rotoli per “stocks”.
REDAZIONE OFFERTA TECNICA
L’ Art.15 del Disciplinare, in relazione al progetto tecnico, tanto per il Lotto 1 quanto per il Lotto 2, fa riferimento, ad un numero di pagine previsto “MERAMENTE INDICATIVO”.
Al fine di uniformare la redazione/valutazione delle varie offerte dei concorrenti si prega di confermare che tali limiti siano tassativi e che pertanto le pagine accedenti non saranno valutate.
REDAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’ Art. 16 del disciplinare relativamente al lotto 1 cita: “Il ribasso percentuale offerto dai concorrenti sarà applicato su tutti i prezzi unitari stabiliti per ogni fase di lavorazione meglio descritte nel Disciplinare Tecnico. Il prezzo complessivo offerto e la conseguente percentuale di ribasso dovranno riportare fino ad un massimo di due cifre decimali.”
A tal proposito, poiché l’allegato“Offerta economica lotto 1” chiede espressamente di esporre dei prezzi unitari per ogni fase di lavorazione A B C D E e riporta un’unica percentuale di ribasso per l’intero importo complessivo a base d’asta, si chiede conferma che la percentuale di ribasso sarà utilizzata ai fini del calcolo del punteggio dell’offerta economica, mentre i singoli prezzi unitari offerti saranno utilizzati, in corso d’opera, per la remunerazione del Servizio.
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2
L’ Art. 16 del Disciplinare , per il Lotto 2, cita: “Il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico sull’Aggio posto a base di gara, nella misura del 30%, è riconosciuto esclusivamente sulle somme concretamente riscosse per i verbali notificati all’Estero e sarà liquidato all’atto della trasmissione di documentata rendicontazione come da Disciplinare Tecnico e, comunque, nella misura massima dell’importo convenuto dall’aggiudicatario in € 30,00.”
Sembra, pertanto, che sia introdotto un limite massimo di € 30,00 nel valore dell’aggio. Poiché il Capitolato di Gara, all’Art 36, non riporta tale limite si chiede di meglio specificare se tale limite sia previsto o meno.
LOTTO 2 – SPESE POSTALI
Lo stesso Art. 16, cita: “Le spese sostenute per la notifica delle violazioni commesse con veicoli immatricolati all’Estero o da cittadini residenti oltre i confini Nazionali, escluso IVA se dovuta, sono poste a carico alla ditta aggiudicataria e verranno caricate sul verbale, altresì, se del caso, le spese di notificazione verso l’Italia sostenute e le spese di rinotificazione verso l’Estero. Le suddette, anticipate dalla ditta affidataria, verranno rimborsate dalla stazione appaltante previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, nel limite massimo di € 30,00 per verbale notificato.”
Poiché non in tutti gli stati esteri è uniforme il “concetto di atto notificato” (inteso come una firma esplicita dell’AR o simili) si chiede conferma che per verbale notificato si intenda verbale spedito e che tali spese saranno rimborsate dalla stazione appaltante anche per i verbali non pagati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante la numerosità e complessità degli aspetti evidenziati che richiedono, sicuramente, un dovuto approfondimento e che potrebbero portare anche ad una sostanziale modifica dei documenti di Gara si chiede, cortesemente, a codesto Spett.le Ente di valutare una sospensione e/o posticipo dei termini di presentazione delle offerte sia nell’interesse primario del Vs. Ente di ricevere più offerte concorrenziali sia per dare un tempo congruo alle Aziende di prendere atto delle Vs. considerazioni.
In attesa di un Vs. cortese riscontro si porgono,
distinti saluti.
si inoltrano di seguito alcune richieste di chiarimento in ordine alla “PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMIOCA PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 108, COMMA 2, D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI CON IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
Il Disciplinare di Gara all’Art. 6 indica una serie di requisiti di Idoneità Professionale senza specificare come gli stessi debbano essere posseduti in caso di partecipazione in RTI e pertanto, a parare della scrivente e nell’ipotesi più restrittiva, tale requisiti dovrebbero essere posseduti da tutte le Aziende facenti parti del RTI stesso limitando la possibilità di partecipazione alla Gara stessa.
In particolare: Art 6 del Disciplinare - Requisiti di Idoneità Professionale:
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
Art 6.1 - b)
“Certificazione, ai sensi della normativa europea, UNI EN ISO 9001:2015 riportante nello scopo della certificazione il riferimento specifico ai servizi di gestione delle entrate degli enti pubblici “
Poiché l’oggetto dell’appalto e quanto previsto dal capitolato non includono l’attività di riscossione, si chiede estendere quanto indicato con uno scopo maggiormente attinente alle tipologie di attività previste quali ad esempio: “Gestione Verbali redatti dai Comandi di Polizia Locale.”
QUALIFICAZIONE AGID PER I SERVIZI SAAS
Art 6.1 - d)
“In previsione della piena operatività di attuare la gestione a mezzo Cloud dei servizi informatizzati dell’Ente, attualmente in corso di valutazione da parte di altro ambito gestionale di questa stazione appaltante, essere in possesso dei requisiti che regolano la qualificazione di tali servizi come specificatamente indicati nel Disciplinare tecnico, essere in possesso della qualificazione AgID per i servizi SaaS (Software as a Service) per il Cloud della PA ed essere iscritto nel relativo elenco Marketplace come fornitore di servizi SaaS, ai sensi della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018;”
In caso di partecipazione in RTI, si richiede conferma che tale requisito debba essere soddisfatto dalla sola Azienda che fornirà il Software di Gestione dei Verbali.
LISTA DEI PARTNER TECNOLOGIVI DEL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI SEND
Per il Lotto 1
Paragrafo a)
“L’operatore economico deve garantire l’inter-operatività, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore e dalla disciplina regolamentata dall’AGCOM, a tal fine il soggetto terzo deve dimostrare di aver manifestato il proprio interesse ad avviare la procedura per essere inserito nella lista dei partner tecnologici del Servizio Notifiche Digitali “SEND”, la piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni, istituita dall’art. 1, co. 402, della L. n. 160/2019, realizzata e gestita da PagoPA S.p.A. su iniziativa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed aver implementato le attività di integrazione alla PND in qualità di Intermediario Tecnologico del quale è possibile avvalersi, di cui al link https://docs.pagopa.it/lista-partner-tecnologici-pn_pagopa-s.p.a./. Relativamente al requisito sopra specificato, nelle more dell’effettiva attuazione e operatività della PND, l’operatore economico per partecipare alla procedura di gara deve essere in possesso di licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi di postalizzazione degli atti giudiziari, contravvenzioni e notificazione delle violazioni al Codice della Strada, con copertura geografica Nazionale – A1, o in alternativa, possesso di licenza individuale speciale (ex art. 5 del D.Lgs n. 261/1999) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D. M. 19 luglio 2018, che abilita il soggetto ad offrire il servizio di notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, per l‘ambito territoriale Nazionale - B1, sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative risultanti da istanza per il rilascio della licenza individuale per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) di cui al Regolamento alla delibera n. 77/18/CONS dell’AGOM.
La licenza individuale speciale (A1 o B1) dovrà essere operativa, all’atto della presentazione dell’offerta, pertanto, l’operatore dovrà attestare l’avvenuto adempimento degli obblighi dí formazione di cui all'articolo 9 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 77/18/CONS.
Tale requisito non si applica al fornitore del Servizio Universale, qualora presentasse istanza di partecipazione alla procedura per il Lotto 1, in quanto abilitato ex lege alla notificazione delle violazioni alle norme del Codice della Strada.”
In merito a tale requisito si evidenzia che, a parere della scrivente, lo stesso includa in realtà due requisiti differente e ben specifici ovvero il primo riferito all’iscrizione nella lista dei partner tecnologici del Servizio Notifiche Digitali “SEND” ed il secondo riferito al possesso della licenza individuale speciale (A1 o B1).
Pertanto, una singola società dovrebbe essere in possesso di entrambi configurando di fatto una ulteriore limitazione nella partecipazione alla Gara.
In prima istanza si chiede quindi di valutare una scomposizione del requisito in due requisiti distinti e di meglio specificare che tale requisito possa essere, in caso di RTI, posseduto anche solo da una delle Aziende del RTI stesso ovvero dalla sola Azienda che fornirà il software di gestione dei verbali.
LICENZA POSTALE
1 - Il requisito di possedere la “Licenza Postale” è richiesto per la partecipazione ad entrambi i Lotti. A parere della scrivente tale richiesta è in contraddizione con le prescrizioni indicate dei documenti di Gara ovvero: l’importo a base d’asta non include le spese postali così come indicato all’Art.12 del Capitolato “Le spese sostenute per la postalizzazione degli atti sono sottratte dal prezzo posto a base di gara.” ed inoltre Art. 29 “rimborso delle spese postali, con cadenza trimestrale”
Pertanto, poiché le spese postali non sono incluse negli importi di Gara e le stesse devono “semplicemente” essere anticipate dall’Aggiudicatario si desume, a parere della scrivente, che l’Operatore Postale dovrà essere individuato dal Vs. Ente e che pertanto la richiesta, nei requisiti di partecipazione, del possesso della licenza postale non sia congruente e limitante nella partecipazione alla procedura di Gara.
2 - Sempre in merito all’anticipazione delle spese postali il Capitolato di Gara (in merito all’integrazione SEND riporta) all’Art. 11 riporta: Altresì, all’esito dell’effettiva attuazione e piena operatività del Servizio Notifiche Digitali “SEND”, la piattaforma che gestirà la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni, saranno rimborsate trimestralmente all’aggiudicatario le relative spese.
Su tale aspetto, consultando il sito https://docs.pagopa.it/faq-enti risulta che gli unici soggetti che possono stipulare un contratto siano i seguenti:
A SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) possono aderire le amministrazioni di cui all’art. 26 del D.L. 76/2020, comma 2, lettera c) ovvero: le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività di riscossione ad essi affidate, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Pertanto, poiché l’appalto in questione non ricade in capo a società di riscossione si chiede, cortesemente, di approfondire e/omeglio chiarire tale prescrizione di Capitolato.
Ed inoltre:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO - TARIFFE
All’Art 17 Punto1 del Disciplinare e precisamente nella tabella “Criteri di Valutazione” - lotto 1 punto A.4 si prevede quanto segue:
“Tariffa applicata per il servizio di postalizzazione con copertura geografica Nazionale, sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative, nelle more dell’avvio della PND :meno di € 7,99 punteggio 5 - da € 8,00 a €10,99 punteggio 3 - oltre € 11,00 punteggio 1”
A parere della scrivente, questo criterio risulta incongruente con l’impianto della Gara in quanto, come sopra già evidenziato, le spese postali debbono essere “anticipate” ed inoltre non pare corretto introdurre un valore economico all’interno di parametri di attribuzione di punteggi tecnici che potrebbero influenzare, anche inconsapevolmente, la Commissione di Gara nella valutazione complessiva del progetto.
Le medesime considerazioni valgono anche in merito al “Criteri di Valutazione” - lotto 2 punto A.9:
A parere della scrivente, questo criterio risulta incongruente con l’impianto della Gara in quanto, come sopra già evidenziato, le spese postali debbono essere “anticipate” ed inoltre non pare corretto introdurre un valore economico all’interno di parametri di attribuzione di punteggi tecnici che potrebbero influenzare, anche inconsapevolmente, la Commissione di Gara nella valutazione complessiva del progetto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DI TIPO QUANTITATIVO
Ulteriormente, in relazione ai criteri quantitativi previsti nelle tabelle dei criteri di valutazione tecnica LOTTO 1 e 2, si chiede di meglio specificare se sia previsto un limite massimo per quantitativo al fine di meglio poter “equilibrare” le offerte dei differenti concorrenti.
Inoltre, nel caso specifico del parametro A3. Del Lotto 1 è indicato “nonché degli stocks di carta termica per le stampanatine portatili offerte”. Si chiede di meglio specificare che cosa si intenda per “stocks” ovvero di indicare la quantità di rotoli per “stocks”.
REDAZIONE OFFERTA TECNICA
L’ Art.15 del Disciplinare, in relazione al progetto tecnico, tanto per il Lotto 1 quanto per il Lotto 2, fa riferimento, ad un numero di pagine previsto “MERAMENTE INDICATIVO”.
Al fine di uniformare la redazione/valutazione delle varie offerte dei concorrenti si prega di confermare che tali limiti siano tassativi e che pertanto le pagine accedenti non saranno valutate.
REDAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’ Art. 16 del disciplinare relativamente al lotto 1 cita: “Il ribasso percentuale offerto dai concorrenti sarà applicato su tutti i prezzi unitari stabiliti per ogni fase di lavorazione meglio descritte nel Disciplinare Tecnico. Il prezzo complessivo offerto e la conseguente percentuale di ribasso dovranno riportare fino ad un massimo di due cifre decimali.”
A tal proposito, poiché l’allegato“Offerta economica lotto 1” chiede espressamente di esporre dei prezzi unitari per ogni fase di lavorazione A B C D E e riporta un’unica percentuale di ribasso per l’intero importo complessivo a base d’asta, si chiede conferma che la percentuale di ribasso sarà utilizzata ai fini del calcolo del punteggio dell’offerta economica, mentre i singoli prezzi unitari offerti saranno utilizzati, in corso d’opera, per la remunerazione del Servizio.
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2
L’ Art. 16 del Disciplinare , per il Lotto 2, cita: “Il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico sull’Aggio posto a base di gara, nella misura del 30%, è riconosciuto esclusivamente sulle somme concretamente riscosse per i verbali notificati all’Estero e sarà liquidato all’atto della trasmissione di documentata rendicontazione come da Disciplinare Tecnico e, comunque, nella misura massima dell’importo convenuto dall’aggiudicatario in € 30,00.”
Sembra, pertanto, che sia introdotto un limite massimo di € 30,00 nel valore dell’aggio. Poiché il Capitolato di Gara, all’Art 36, non riporta tale limite si chiede di meglio specificare se tale limite sia previsto o meno.
LOTTO 2 – SPESE POSTALI
Lo stesso Art. 16, cita: “Le spese sostenute per la notifica delle violazioni commesse con veicoli immatricolati all’Estero o da cittadini residenti oltre i confini Nazionali, escluso IVA se dovuta, sono poste a carico alla ditta aggiudicataria e verranno caricate sul verbale, altresì, se del caso, le spese di notificazione verso l’Italia sostenute e le spese di rinotificazione verso l’Estero. Le suddette, anticipate dalla ditta affidataria, verranno rimborsate dalla stazione appaltante previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, nel limite massimo di € 30,00 per verbale notificato.”
Poiché non in tutti gli stati esteri è uniforme il “concetto di atto notificato” (inteso come una firma esplicita dell’AR o simili) si chiede conferma che per verbale notificato si intenda verbale spedito e che tali spese saranno rimborsate dalla stazione appaltante anche per i verbali non pagati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante la numerosità e complessità degli aspetti evidenziati che richiedono, sicuramente, un dovuto approfondimento e che potrebbero portare anche ad una sostanziale modifica dei documenti di Gara si chiede, cortesemente, a codesto Spett.le Ente di valutare una sospensione e/o posticipo dei termini di presentazione delle offerte sia nell’interesse primario del Vs. Ente di ricevere più offerte concorrenziali sia per dare un tempo congruo alle Aziende di prendere atto delle Vs. considerazioni.
In attesa di un Vs. cortese riscontro si porgono,
distinti saluti.
06/12/2023 13:18
Risposta
vedi nota allegata
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7002-10420125-chiarimento-n.1-signed.pdf SHA-256: 23078db4b5f659cf3d4808e42f5b91b2841ae70827a2d1d66f13d1f09d449cb5 06/12/2023 13:18 |
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01/12/2023 16:39
Quesito #3
Buongiorno,
si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Relativamente al lotto 1 si chiede conferma che il prezzo unitario posto a base d'asta pari a € 3,50 per le attività previste nella Fase C del capitolato, sarà corrisposto anche per i verbali notificati a mezzo PEC e, qualora l'Ente decidesse di aderirvi, anche per i verbali notificati tramite Piattaforma Notifiche Digitali (SEND)
2) Si chiede conferma che l'appalto non prevede l'impiego di personale della ditta aggiudicataria presso i locali dell'Ente.
3) Si chiede conferma che quanto riportato a pag. 14 del capitolato "le spese sostenute per la postalizzazione degli atti sono sottratte dal prezzo posto a base di gara" sia da considerarsi un refuso. A tal proposito si chiede di sostituire totalmente il criterio di valutazione A.4. in quanto di non pertinenza con l'oggetto dell'appalto. Le tariffe che l'Ente dovrà sostenere per il servizio di postalizzazione sono infatti riferite ad altri affidamenti che l'ente dovrà designare attraverso altre procedure di gara. Si ricorda inoltre come sia tassativamente vietato dal codice degli appalti inserire riferimenti economici all'interno della valutazione tecnica.
Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Relativamente al lotto 1 si chiede conferma che il prezzo unitario posto a base d'asta pari a € 3,50 per le attività previste nella Fase C del capitolato, sarà corrisposto anche per i verbali notificati a mezzo PEC e, qualora l'Ente decidesse di aderirvi, anche per i verbali notificati tramite Piattaforma Notifiche Digitali (SEND)
2) Si chiede conferma che l'appalto non prevede l'impiego di personale della ditta aggiudicataria presso i locali dell'Ente.
3) Si chiede conferma che quanto riportato a pag. 14 del capitolato "le spese sostenute per la postalizzazione degli atti sono sottratte dal prezzo posto a base di gara" sia da considerarsi un refuso. A tal proposito si chiede di sostituire totalmente il criterio di valutazione A.4. in quanto di non pertinenza con l'oggetto dell'appalto. Le tariffe che l'Ente dovrà sostenere per il servizio di postalizzazione sono infatti riferite ad altri affidamenti che l'ente dovrà designare attraverso altre procedure di gara. Si ricorda inoltre come sia tassativamente vietato dal codice degli appalti inserire riferimenti economici all'interno della valutazione tecnica.
Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
06/12/2023 13:17
Risposta
vedi nota allegata
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7002-10420125-chiarimento-n.1-signed.pdf SHA-256: 23078db4b5f659cf3d4808e42f5b91b2841ae70827a2d1d66f13d1f09d449cb5 06/12/2023 13:17 |
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04/12/2023 23:51
Quesito #4
Spett RUP
In riferimento alla procedura in oggetto si presentano i seguenti quesiti :
Si manifestano dapprima, nei punti 1-2-3 in appresso indicati, alcune doglianze sull’impostazione di gara e nello specifico sui requisiti di partecipazione che, a parere della Scrivente, come espressi sono di fatto ostativi alla più ampia partecipazione degli Operatori di mercato e quindi al dialogo competitivo:
1)Tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (punto 6.1 lett d) si prescrive che l’O.E. deve “…..omissis…. essere in possesso dei requisiti che regolano la qualificazione di tali servizi come specificatamente indicati nel Disciplinare tecnico, essere in possesso della qualificazione AgID per i servizi SaaS (Software as a Service) per il Cloud della PA ed essere iscritto nel relativo elenco Marketplace come fornitore di servizi SaaS, ai sensi della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018”:
Fermo restando in capo alla PA la necessità di approvvigionarsi, ovvero il dovere di adottare in via prioritaria servizi Cloud qualificati ed aderenti alle linee guida disposte dall’AgID, secondo il principio del Cloud First, si rappresenta che tale aspetto ancorchè attiene alla fase di esecuzione e non già a quella di qualificazione, certamente non può e non deve riferirsi al concorrente quale requisito soggettivo e quindi richiesto come requisito di idoneità professionale.
La SA deve garantirsi, per legge, che i servizi Cloud offerti siano essi qualificati sulla piattaforma Marketplace di AGID e non già l’Azienda che li offre, in quanto gli stessi servizi qualificati potrebbero essere ben forniti da una azienda reseller di servizi e soluzioni cloud prodotti e qualificati sul marketplace dalla software house- produttore che li ha realizzati.
Ciò premesso appare utile evidenziare che è certamente facoltà della SA accertarsi, sin dall’avvio delle procedure, che il concorrente sia nelle condizioni di garantire la fornitura di soluzioni compliants a quanto sopra espresso, ma questo può essere fatto richiedendo a titolo esemplificativo e non esaustivo di produrre una autodichiarazione di impegno a fornire le soluzioni/servizi cloud .
Cosi come formulato il requisito è ostativo alla partecipazione di tutti quei concorrenti che sono in grado di garantire e fornire soluzioni cloud come richieste da AGID, ora ACN, in linea con le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale con le previsioni del Piano Triennale per l’Informatica pubblica.
Si chiede per quanto sopra di voler rettificare il disciplinare eliminando tra i requisiti di idoneità la richiesta in capo all’O.E. di essere in possesso della qualificazione soggettiva AgID per i servizi SaaS (Software as a Service) per il Cloud della PA e l’iscrizione al relativo Marketplace, inserendo invece e più appropriatamente il requisito tra quelli di esecuzione non soggettivi eventualmente da dimostrare, a titolo esemplificativo, anche con autodichiarazione che il concorrente è in grado di fornire soluzioni Cloud qualificate per la PA sul Marketplace AgID.
2)Sempre tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (punto 6.1 Lotto 1 lett a) si prescrive che “L’operatore economico deve garantire l’inter-operatività, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore e dalla disciplina regolamentata dall’AGCOM, a tal fine il soggetto terzo deve dimostrare di aver manifestato il proprio interesse ad avviare la procedura per essere inserito nella lista dei partner tecnologici del Servizio Notifiche Digitali “SEND”, …omissis ….ed aver implementato le attività di integrazione alla PND in qualità di Intermediario Tecnologico del quale è possibile avvalersi, ….”
Ebbene, anche qui valgono le doglianze rappresentate al punto 1, di cui sopra. La qualificazione richiesta non può e non deve riferirsi all’O.E. quale requisito di idoneità professionale e quindi soggettivo, ma sono sempre le infrastrutture e i servizi che devono essere qualificati e al concorrente potrà essere richiesto l’impegno a garantire in fase di esecuzione la fornitura di tali servizi qualificati e le eventuali implementazioni e/o integrazioni con ulteriori soluzioni non già essere titolare di tali soluzioni, vieppiù essere l’O.E. anche un Intermediario Tecnologico.
Anche qui il requisito è restrittivo della concorrenza e ostativo alla partecipazione di tutti quei concorrenti che non sono produttori o software house o comunque titolari delle soluzioni cloud ma che sono ugualmente in grado di garantire soluzioni e servizi cloud qualificati in quanto rivenditori di tali soluzioni.
3) Al punto 6.1 per il Lotto 1 lett a si prescrive che…………. l’operatore economico per partecipare alla procedura di gara deve essere in possesso di licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi di postalizzazione degli atti giudiziari, contravvenzioni e notificazione delle violazioni al Codice della Strada, con copertura geografica Nazionale…..
E per il lotto 2 si prescrive ugualmente che l’O.E. deve ……. essere in possesso di licenza individuale ex art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999 ss.mm.ii, rilasciata ai sensi D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73, ………..
Considerando che l’oggetto dell’appalto per il lotto 1 è il Servizio di gestione del ciclo globale del procedimento sanzionatorio originato dagli atti di accertamento per le violazioni alle norme del Codice della Strada con fornitura del relativo software gestionale e della strumentazione necessaria all’attività di accertamento su strada, che comprende una pluralità di attività che sintetizzando vanno dall’acquisizione dei dati delle violazioni, alla ricerca anagrafica, al data entry ed elaborazione dei verbali, la creazione del fascicolo documentale, l’attività di back office di catalogazione e protocollazione, la stampa , l’imbustamento degli atti, la consegna degli atti ai fini della notifica, la gestione del post-notifica ,l’archiviazione ottica e fisica, l’acquisizione e rendicontazione dei pagamenti….e per il lotto 2 è lo stesso servizio di gestione del procedimento sanzionatorio per le infrazioni comminate a soggetti residenti all’estero e quindi con in più l’attività di traduzione e della corrispondenza degli atti in lingua ed altre attività connesse….
Tanto detto si fa difficoltà a comprendere la richiesta di un requisito di idoneità, ovvero di essere titolari di licenza speciale o individuale per il servizio di recapito e notifica che è riservato solo a particolari soggetti autorizzati e che nell’ambito dell’appalto è marginale rispetto alla complessità dell’oggetto di gara. Il requisito richiesto e quindi l’attività sottesa non può essere pertanto considerato assorbente della totalità delle attività da svolgersi e al contempo escludente per quei soggetti che svolgono servizi, magari come attività prevalente del proprio business, nel settore del CDS e quindi nella gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni alle norme della circolazione stradale a carico di soggetti residenti in Itala o all’estero.
Inoltre nell’ambito del corrispettivo globale dell’appalto le spese postali sono escluse, anticipate e rimborsate all’O.E. dalla SA, a dimostrare un’attività enucleata dal computo dell’appalto.
Vieppiù in taluni versi del CSA vi sono richiami alla circostanza che l’attività di postalizzazione deve essere garantita dal soggetto economico terzo aggiudicatario…
Si chiede pertanto di fornire adeguati chiarimenti e comunque si ribadisce per quanto sopra che per come posto il requisito è restrittivo della platea dei potenziali concorrenti e limita di fatto la libera espressione del principio del favor partecipationis degli Operatori di mercato.
Tanto detto la Scrivente invita la SA a rivedere l’impostazione di gara e nello specifico i requisiti di partecipazione richiesti
4)Si chiede di fornire la statistica o comunque opportune indicazioni anche sulla gestione dei verbali stranieri:
-tipo violazioni : velocità, sosta, ztl…..
-nazionalità dei soggetti trasgressori;
- peso tra targhe e/o locazioni
- % verbali spediti su affidati
- % incassati su spediti
5) Si chiede di confermare che l’unico corrispettivo a base di gara soggetto a ribasso per la gestione estero è l’aggio nella misura del 30% sui verbali incassati e che le spese di procedura, visura , notifica, anticipate dall’aggiudicatario e caricate sul trasgressore nella misura massima di Euro 30,00 oltre Iva per ogni verbale, sono rimborsate sempre all’aggiudicatario a prescindere dal verbale incassato e previa fatturazione.
Si ringrazia per l’attenzione e per il cortese riscontro
Distinti saluti
In riferimento alla procedura in oggetto si presentano i seguenti quesiti :
Si manifestano dapprima, nei punti 1-2-3 in appresso indicati, alcune doglianze sull’impostazione di gara e nello specifico sui requisiti di partecipazione che, a parere della Scrivente, come espressi sono di fatto ostativi alla più ampia partecipazione degli Operatori di mercato e quindi al dialogo competitivo:
1)Tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (punto 6.1 lett d) si prescrive che l’O.E. deve “…..omissis…. essere in possesso dei requisiti che regolano la qualificazione di tali servizi come specificatamente indicati nel Disciplinare tecnico, essere in possesso della qualificazione AgID per i servizi SaaS (Software as a Service) per il Cloud della PA ed essere iscritto nel relativo elenco Marketplace come fornitore di servizi SaaS, ai sensi della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018”:
Fermo restando in capo alla PA la necessità di approvvigionarsi, ovvero il dovere di adottare in via prioritaria servizi Cloud qualificati ed aderenti alle linee guida disposte dall’AgID, secondo il principio del Cloud First, si rappresenta che tale aspetto ancorchè attiene alla fase di esecuzione e non già a quella di qualificazione, certamente non può e non deve riferirsi al concorrente quale requisito soggettivo e quindi richiesto come requisito di idoneità professionale.
La SA deve garantirsi, per legge, che i servizi Cloud offerti siano essi qualificati sulla piattaforma Marketplace di AGID e non già l’Azienda che li offre, in quanto gli stessi servizi qualificati potrebbero essere ben forniti da una azienda reseller di servizi e soluzioni cloud prodotti e qualificati sul marketplace dalla software house- produttore che li ha realizzati.
Ciò premesso appare utile evidenziare che è certamente facoltà della SA accertarsi, sin dall’avvio delle procedure, che il concorrente sia nelle condizioni di garantire la fornitura di soluzioni compliants a quanto sopra espresso, ma questo può essere fatto richiedendo a titolo esemplificativo e non esaustivo di produrre una autodichiarazione di impegno a fornire le soluzioni/servizi cloud .
Cosi come formulato il requisito è ostativo alla partecipazione di tutti quei concorrenti che sono in grado di garantire e fornire soluzioni cloud come richieste da AGID, ora ACN, in linea con le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale con le previsioni del Piano Triennale per l’Informatica pubblica.
Si chiede per quanto sopra di voler rettificare il disciplinare eliminando tra i requisiti di idoneità la richiesta in capo all’O.E. di essere in possesso della qualificazione soggettiva AgID per i servizi SaaS (Software as a Service) per il Cloud della PA e l’iscrizione al relativo Marketplace, inserendo invece e più appropriatamente il requisito tra quelli di esecuzione non soggettivi eventualmente da dimostrare, a titolo esemplificativo, anche con autodichiarazione che il concorrente è in grado di fornire soluzioni Cloud qualificate per la PA sul Marketplace AgID.
2)Sempre tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (punto 6.1 Lotto 1 lett a) si prescrive che “L’operatore economico deve garantire l’inter-operatività, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore e dalla disciplina regolamentata dall’AGCOM, a tal fine il soggetto terzo deve dimostrare di aver manifestato il proprio interesse ad avviare la procedura per essere inserito nella lista dei partner tecnologici del Servizio Notifiche Digitali “SEND”, …omissis ….ed aver implementato le attività di integrazione alla PND in qualità di Intermediario Tecnologico del quale è possibile avvalersi, ….”
Ebbene, anche qui valgono le doglianze rappresentate al punto 1, di cui sopra. La qualificazione richiesta non può e non deve riferirsi all’O.E. quale requisito di idoneità professionale e quindi soggettivo, ma sono sempre le infrastrutture e i servizi che devono essere qualificati e al concorrente potrà essere richiesto l’impegno a garantire in fase di esecuzione la fornitura di tali servizi qualificati e le eventuali implementazioni e/o integrazioni con ulteriori soluzioni non già essere titolare di tali soluzioni, vieppiù essere l’O.E. anche un Intermediario Tecnologico.
Anche qui il requisito è restrittivo della concorrenza e ostativo alla partecipazione di tutti quei concorrenti che non sono produttori o software house o comunque titolari delle soluzioni cloud ma che sono ugualmente in grado di garantire soluzioni e servizi cloud qualificati in quanto rivenditori di tali soluzioni.
3) Al punto 6.1 per il Lotto 1 lett a si prescrive che…………. l’operatore economico per partecipare alla procedura di gara deve essere in possesso di licenza individuale speciale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi di postalizzazione degli atti giudiziari, contravvenzioni e notificazione delle violazioni al Codice della Strada, con copertura geografica Nazionale…..
E per il lotto 2 si prescrive ugualmente che l’O.E. deve ……. essere in possesso di licenza individuale ex art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999 ss.mm.ii, rilasciata ai sensi D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73, ………..
Considerando che l’oggetto dell’appalto per il lotto 1 è il Servizio di gestione del ciclo globale del procedimento sanzionatorio originato dagli atti di accertamento per le violazioni alle norme del Codice della Strada con fornitura del relativo software gestionale e della strumentazione necessaria all’attività di accertamento su strada, che comprende una pluralità di attività che sintetizzando vanno dall’acquisizione dei dati delle violazioni, alla ricerca anagrafica, al data entry ed elaborazione dei verbali, la creazione del fascicolo documentale, l’attività di back office di catalogazione e protocollazione, la stampa , l’imbustamento degli atti, la consegna degli atti ai fini della notifica, la gestione del post-notifica ,l’archiviazione ottica e fisica, l’acquisizione e rendicontazione dei pagamenti….e per il lotto 2 è lo stesso servizio di gestione del procedimento sanzionatorio per le infrazioni comminate a soggetti residenti all’estero e quindi con in più l’attività di traduzione e della corrispondenza degli atti in lingua ed altre attività connesse….
Tanto detto si fa difficoltà a comprendere la richiesta di un requisito di idoneità, ovvero di essere titolari di licenza speciale o individuale per il servizio di recapito e notifica che è riservato solo a particolari soggetti autorizzati e che nell’ambito dell’appalto è marginale rispetto alla complessità dell’oggetto di gara. Il requisito richiesto e quindi l’attività sottesa non può essere pertanto considerato assorbente della totalità delle attività da svolgersi e al contempo escludente per quei soggetti che svolgono servizi, magari come attività prevalente del proprio business, nel settore del CDS e quindi nella gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni alle norme della circolazione stradale a carico di soggetti residenti in Itala o all’estero.
Inoltre nell’ambito del corrispettivo globale dell’appalto le spese postali sono escluse, anticipate e rimborsate all’O.E. dalla SA, a dimostrare un’attività enucleata dal computo dell’appalto.
Vieppiù in taluni versi del CSA vi sono richiami alla circostanza che l’attività di postalizzazione deve essere garantita dal soggetto economico terzo aggiudicatario…
Si chiede pertanto di fornire adeguati chiarimenti e comunque si ribadisce per quanto sopra che per come posto il requisito è restrittivo della platea dei potenziali concorrenti e limita di fatto la libera espressione del principio del favor partecipationis degli Operatori di mercato.
Tanto detto la Scrivente invita la SA a rivedere l’impostazione di gara e nello specifico i requisiti di partecipazione richiesti
4)Si chiede di fornire la statistica o comunque opportune indicazioni anche sulla gestione dei verbali stranieri:
-tipo violazioni : velocità, sosta, ztl…..
-nazionalità dei soggetti trasgressori;
- peso tra targhe e/o locazioni
- % verbali spediti su affidati
- % incassati su spediti
5) Si chiede di confermare che l’unico corrispettivo a base di gara soggetto a ribasso per la gestione estero è l’aggio nella misura del 30% sui verbali incassati e che le spese di procedura, visura , notifica, anticipate dall’aggiudicatario e caricate sul trasgressore nella misura massima di Euro 30,00 oltre Iva per ogni verbale, sono rimborsate sempre all’aggiudicatario a prescindere dal verbale incassato e previa fatturazione.
Si ringrazia per l’attenzione e per il cortese riscontro
Distinti saluti
06/12/2023 13:17
Risposta
vedi nota allegata
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7002-10420125-chiarimento-n.1-signed.pdf SHA-256: 23078db4b5f659cf3d4808e42f5b91b2841ae70827a2d1d66f13d1f09d449cb5 06/12/2023 13:17 |
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