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Gara #523
Servizio di verifica dei livelli progettuali di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, supporto al RUP per la validazione del livello PFTE ed esecutivo dell’intervento “Riqualificazione e funzionalizzazione del complesso Antiche Terme ed annesso parco delle acque”Informazioni appalto
11/06/2025
Aperta
Servizi
€ 318.033,53
GARGIULO CATELLO
Categorie merceologiche
71
-
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Lotti
Inviato esito
1
B7382918E7
E84E22000010001
Qualità prezzo
Servizio di verifica dei livelli progettuali di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo dell’intervento “Riqualificazione e funzionalizzazione del complesso Antiche Terme ed annesso parco delle acque”
Servizio di verifica dei livelli progettuali di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale di fattibilità tecnico economica ed esecutivo dell’intervento “Riqualificazione e funzionalizzazione del complesso Antiche Terme ed annesso parco delle acque” CUP: E84E220000100001
€ 318.033,53
€ 0,00
€ 0,00
€ 175.190,75
DSG N°: 2667 del 10/11/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 12425561003 | Protos Check Srl |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| GARGIULO | CATELLO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Commissione valutatrice
PROT.N. 67831
16/09/2025
|
nomina-commissione-marcato.pdf SHA-256: 0ad627c6fbd7eef92333af25bb40a4f68cecc05198e521700088e209460eb6ae 23/09/2025 16:12 |
1.05 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| GRANATO | PIERLUIGI | PRESIDENTE |
| CUOMO | CARLO | COMPONENTE |
| MATRONE | MARIANO | COMPONENTE - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
Scadenze
30/06/2025 09:00
16/07/2025 10:00
16/07/2025 11:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
dichiarazione-impegnativa-al-protocollo-di-legalit.doc SHA-256: 7cb58240c22a9ff294b7f0158182c6193afa2e37abcbd3c60692d2cb1dd3273c 09/06/2025 23:15 |
77.00 kB | |
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dichiarazione-tracciabilita-flussi-finanziari.docx SHA-256: d0287b8065832610d382673cc297481571b6c06dfbec768476de838ca755068d 09/06/2025 23:15 |
17.90 kB | |
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dichiarazioni-art.-94ss.docx SHA-256: 6de868d26d71d7f574457d582333d32027c1f84f0af76e36256bd4fcffcffa75 09/06/2025 23:15 |
46.38 kB | |
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domanda-di-partecipazione.docx SHA-256: c6131c374fff2fbd441dea9e27bacdf223abf8329b2bd1af3c54f6b660983a55 09/06/2025 23:15 |
40.55 kB | |
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mod.-2i-informazione-antimafia-aggiornata6310.doc SHA-256: 5e99d1e71d603083f547ce086957f90bba77841627491f6420a6793226f2d805 09/06/2025 23:15 |
36.00 kB | |
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disciplinare-antiche-terme.pdf SHA-256: ebb1603f335b6739b8e835f84718c4dac0ed7bf6bfc0fe98fddbc2e5b5b17f78 11/06/2025 13:48 |
1.02 MB | |
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parcella-ver-e-val-esecutivo.pdf SHA-256: bb648c6be70b57d3a555e447d08aee775b3f2208504917734a5b74e1d13c579d 11/06/2025 14:04 |
37.86 kB | |
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parcella-verif-e-val-pfte.pdf SHA-256: 01717a98d9373b1e334b63ccc79c3f1801d4ac004b89532dcf15e6b6db510bca 11/06/2025 14:04 |
38.04 kB | |
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verbale-di-gara-unico-sedute-pubbliche-doc.-amministrativa-signed.pdf SHA-256: 736f8251b0e2bca085af76228c297365f276356fed3087cb76bc822982a5eaf3 12/09/2025 14:32 |
405.22 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 1ba8b73f96605b8c44634283025c3355696435a6edc740ff93f3b1e70215840e 23/01/2026 11:31 |
16.58 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: bcdd68b60dbe50c433d79949e0df7163eddc6a471fb4049959ed45d27f89cf4e 12/02/2026 11:44 |
16.71 kB |
Chiarimenti
12/06/2025 12:43
Quesito #1
Spettabile Amministrazione,
nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 è indicato che l'importo dei lavori eseguiti deve essere almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, ma il d.lgs. 36/2023 allegato I.7 Art. 38 comma 1 b, indica come requisito per la partecipazione alle gare di verifica preventiva l'avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un valore almeno pari al 50% di quello da affidare.
Volevamo quindi sapere se trattasi di refuso e la eventuale pubblicazione del Disciplinare corretto.
Grazie, cordiali saluti.
nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 è indicato che l'importo dei lavori eseguiti deve essere almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, ma il d.lgs. 36/2023 allegato I.7 Art. 38 comma 1 b, indica come requisito per la partecipazione alle gare di verifica preventiva l'avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un valore almeno pari al 50% di quello da affidare.
Volevamo quindi sapere se trattasi di refuso e la eventuale pubblicazione del Disciplinare corretto.
Grazie, cordiali saluti.
26/06/2025 16:30
Risposta
In riferimento al quesito , riportando di seguito il comma richiamato, di seguito la risposta.
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
La definizione di “almeno” tradotta in termini matematici significa non minore al 50% ( c.d. soglia inferiore), quindi richiedere una prestazione pari al 100% non viola il determinato dalla norma, e in definitiva la richiesta della S.A. e' lecita , non essendovi limiti alla c.d. soglia superiore, ed e’ quindi assunta come lex specialis del bando.
Si conferma validità e correttezza del disciplinare.
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
La definizione di “almeno” tradotta in termini matematici significa non minore al 50% ( c.d. soglia inferiore), quindi richiedere una prestazione pari al 100% non viola il determinato dalla norma, e in definitiva la richiesta della S.A. e' lecita , non essendovi limiti alla c.d. soglia superiore, ed e’ quindi assunta come lex specialis del bando.
Si conferma validità e correttezza del disciplinare.
13/06/2025 10:39
Quesito #2
Buongiorno,
per quanto riguarda il punto 7.3 del Disciplianre, si richiede di poter utilazzare anche categorie con destinazione funzionale differente ma di pari o superiore grado di complessità.
Nello specifico si richiede la possibilità di poter utilizzare la categoria P01 al posto della categoria P02.
Si resta in attesa di riscontro.
Cordiali saluti.
per quanto riguarda il punto 7.3 del Disciplianre, si richiede di poter utilazzare anche categorie con destinazione funzionale differente ma di pari o superiore grado di complessità.
Nello specifico si richiede la possibilità di poter utilizzare la categoria P01 al posto della categoria P02.
Si resta in attesa di riscontro.
Cordiali saluti.
26/06/2025 16:30
Risposta
Richiamando l' Art8 Classificazione delle Prestazioni Professionali del DM 143/2013
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Nel caso P01 ( 0.85) non e' maggiore di P02 ( 0.85) , ma uguale per complessita' , quindi la risposta e' NO , si conferma necessita' di pre requisito in P.02
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Nel caso P01 ( 0.85) non e' maggiore di P02 ( 0.85) , ma uguale per complessita' , quindi la risposta e' NO , si conferma necessita' di pre requisito in P.02
13/06/2025 15:03
Quesito #3
Buongiorno si richiedono i seguenti chiarimenti:
1- nel bando all'art. 13 viene indicato come termine ultimo di presentazione offerta il 16.07.205 ore 10.00 mentre sul portale è indicato il 16.07.205 ore 9.00, si chiede di confermare l'ora corretta;
2 - requisiti di capacità tecnica e professionale art. 7.3 viene richiesto che l'operatore economico dovrà presentare un elenco di servizi, c'è un numero minimo di servizi da indicare?
3 - offerta economica art. 17 si chiede di confermare che le scontistiche da indicare sono due, una sulle spese e oneri di € 48.509,30 m(max ribasso 100%) e una sulla parcella di € 269.524,23 (max ribasso 35%)
Cordiali saluti
Inarcheck Spa
1- nel bando all'art. 13 viene indicato come termine ultimo di presentazione offerta il 16.07.205 ore 10.00 mentre sul portale è indicato il 16.07.205 ore 9.00, si chiede di confermare l'ora corretta;
2 - requisiti di capacità tecnica e professionale art. 7.3 viene richiesto che l'operatore economico dovrà presentare un elenco di servizi, c'è un numero minimo di servizi da indicare?
3 - offerta economica art. 17 si chiede di confermare che le scontistiche da indicare sono due, una sulle spese e oneri di € 48.509,30 m(max ribasso 100%) e una sulla parcella di € 269.524,23 (max ribasso 35%)
Cordiali saluti
Inarcheck Spa
26/06/2025 16:31
Risposta
Punto 1 , era stato inserito sulla piattaforma un termire errato, gia' corretto , siconferma ore 10:00 del 16/07/2025;
Punto 2 il disciplinare recita :
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
L’ Operatore Economico dovrà presentare un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
etc. etc.
Non vi e' alcuna limitazione, ne minima , ne massima .
Punto 3
Si, due scontistiche ed ognuna attribuisce un punteggio .
Punto 2 il disciplinare recita :
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
L’ Operatore Economico dovrà presentare un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
etc. etc.
Non vi e' alcuna limitazione, ne minima , ne massima .
Punto 3
Si, due scontistiche ed ognuna attribuisce un punteggio .
16/06/2025 10:42
Quesito #4
Si chiede cortesemente di confermare che sono ammessi a partecipare alla procedura anche gli Operatori Economici in possesso un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001 per le attività di verifica e validazione dei progetti. Cordiali Saluti
26/06/2025 16:31
Risposta
Si Ribadisce che per la partecipazione e' necessrio esser in possesso dell' accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020:
Disciplinare Art. 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare in modo esclusivo :
Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Disciplinare Art. 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare in modo esclusivo :
Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
17/06/2025 10:19
Quesito #5
Si chiede cortesemente di confermare che, relativamente ai Requisiti di Capacità tecnica e professionale ed in particolare alla categoria d'opera P.02_ "Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva", sia possibile soddisfare il requisito mediante la categoria d'opera P.03_"interventi recupero, riqualificazione ambientale", di uguale grado di complessità (0,85) e stessa Corrispondenza con DM 232/1991 ( Parte IV sezione I) Cordiali Saluti
26/06/2025 16:31
Risposta
Vedasi Risposta precedente :
Richiamando l' Art8 Classificazione delle Prestazioni Professionali del DM 143/2013
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Nel caso P03 ( 0.85) non e' maggiore di P02 ( 0.85) , ma uguale per complessita' , quindi la risposta e' NO , si conferma necessita' di pre requisito in P.02
Richiamando l' Art8 Classificazione delle Prestazioni Professionali del DM 143/2013
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Nel caso P03 ( 0.85) non e' maggiore di P02 ( 0.85) , ma uguale per complessita' , quindi la risposta e' NO , si conferma necessita' di pre requisito in P.02
17/06/2025 16:31
Quesito #6
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI
Servizio di verifica dei livelli progettuali di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo dell’intervento “Riqualificazione e funzionalizzazione del complesso Antiche Terme ed annesso parco delle acque”
Chiarimento 1
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al paragrafo 16 del disciplinare di gara si legge che dovrà essere fornita una Relazione descrittiva di un numero di 8 cartelle in formato A4 per il solo criterio dettagliato nella “Tabella A” del punto 18.1. A tal fine si chiede di confermare che:
- per numero di 8 cartelle si intendono 8 facciate di un file word;
- che la relazione descrittiva di 8 facciate (totale) è intesa solo per il per il sub-criterio A.3 “Modalità di organizzazione del servizio e suo espletamento”, atteso che per il sub criterio A.1 bisognerà allegare il Cv dei professionista/i e/o azienda e per il sub criterio A.2 i soli certificati BIM in possesso dall’operatore economico.
- Per il Cv allegato alla relazione descrittiva non vi è un limite di numero di pagine.
Chiarimento 2
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al paragrafo 5 del disciplinare di gara si legge << …Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare in modo esclusivo :
Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; >>
Considerato che l’importo delle opere, come da parcelle allegate alla documentazione di gara, è pari a € 12.203.000,00;
Posto che ai sensi dell'art. 34, comma 2 lett. b) dell'Allegato I.7 del Codice (D.Lgs. 36/2023 s.m.i.),
“L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del codice.
Atteso che quanto espresso nel paragrafo 5 del disciplinare non è coerente con quanto disposto dall’art.34, comma 2 lett. b) dell'Allegato I.7, in quanto impone la partecipazione esclusiva alla gara dei soli “Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020”.
Considerato che la richiesta del possesso di questo requisito citato in epigrafe restringe e limita fortemente il principio del “favor partecipationis”, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche ed è di scolastica evidenzia l’incoerenza alle disposizione vigenti per la verifica preventiva della progettazione per opere di importo inferiore a 20MLN.
Per quanto sopra esposto, si chiede di verificare e rettificare quanto espresso al paragrafo 5 del disciplinare di gara in virtù dell’art. 34 del Dlgs. 36/2023 smi per i motivi sopra esposti al fine di rendere aperta la partecipazione anche agli operatori economici di cui all’art. 66 del dlgs 36/2023 che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità.
Chiarimento 3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il criterio B della “ Tabelle dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica” al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, indica i relativi punteggi tabellari che saranno attribuiti all’operatore economico in funzione al ribasso offerto.
Considerato che l’importo a base di gara relativo ai Servizi di Ingegneria e Architetturaè stato calcolato ai sensi dell’Allegato I.13 al codice “Determinazione dei parametri per la progettazione” e del D.M. 17 giugno 2016, come da allegato relativo alla determinazione dei corrispettivi.
Precisato che ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. 36/2023 il 65% dell’importo stimato dei Servizi di Ingegneria e Architettura assume la forma di un prezzo fisso mentre la percentuale del 35% del valore complessivo stimato rappresenta l’importo ribassabile in sede di presentazione delle offerte.
Appurato che l’importo a base di gara relativo al servizio di verifica dei livelli di progettazione in oggetto è stimato dalla S.A. in € 318.033,53 + oneri e iva;
Evidenziato che il 35% dell’ importo a base di gara è pari a € 111.311,74;
Atteso che quando richiesto al criterio B del paragrafo 18.1 del disciplinare di gara non trova seguito con le disposizioni attualmente vigenti in materia degli appalti pubblici (D.Lgs.n. 209 del 31/12/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”), ove solo il 35% dell’importo a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte;
Per quanto sopra esposto, si chiede di:
- verificare e rettificare quanto dettato al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara in virtù dell’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. 36/2023 e D.Lgs.n. 209 del 31/12/2024 per i motivi sopra esposti;
- confermare che l’importo soggetto ribasso è pari a € 111.311,74;
- di attribuire il punteggio massimo di 30 pt agli OE che presentano un ribasso pari al 100% sul importo soggetto a ribasso, ossia € 111.311,74.
Servizio di verifica dei livelli progettuali di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo dell’intervento “Riqualificazione e funzionalizzazione del complesso Antiche Terme ed annesso parco delle acque”
Chiarimento 1
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al paragrafo 16 del disciplinare di gara si legge che dovrà essere fornita una Relazione descrittiva di un numero di 8 cartelle in formato A4 per il solo criterio dettagliato nella “Tabella A” del punto 18.1. A tal fine si chiede di confermare che:
- per numero di 8 cartelle si intendono 8 facciate di un file word;
- che la relazione descrittiva di 8 facciate (totale) è intesa solo per il per il sub-criterio A.3 “Modalità di organizzazione del servizio e suo espletamento”, atteso che per il sub criterio A.1 bisognerà allegare il Cv dei professionista/i e/o azienda e per il sub criterio A.2 i soli certificati BIM in possesso dall’operatore economico.
- Per il Cv allegato alla relazione descrittiva non vi è un limite di numero di pagine.
Chiarimento 2
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al paragrafo 5 del disciplinare di gara si legge << …Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare in modo esclusivo :
Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; >>
Considerato che l’importo delle opere, come da parcelle allegate alla documentazione di gara, è pari a € 12.203.000,00;
Posto che ai sensi dell'art. 34, comma 2 lett. b) dell'Allegato I.7 del Codice (D.Lgs. 36/2023 s.m.i.),
“L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del codice.
Atteso che quanto espresso nel paragrafo 5 del disciplinare non è coerente con quanto disposto dall’art.34, comma 2 lett. b) dell'Allegato I.7, in quanto impone la partecipazione esclusiva alla gara dei soli “Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020”.
Considerato che la richiesta del possesso di questo requisito citato in epigrafe restringe e limita fortemente il principio del “favor partecipationis”, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche ed è di scolastica evidenzia l’incoerenza alle disposizione vigenti per la verifica preventiva della progettazione per opere di importo inferiore a 20MLN.
Per quanto sopra esposto, si chiede di verificare e rettificare quanto espresso al paragrafo 5 del disciplinare di gara in virtù dell’art. 34 del Dlgs. 36/2023 smi per i motivi sopra esposti al fine di rendere aperta la partecipazione anche agli operatori economici di cui all’art. 66 del dlgs 36/2023 che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità.
Chiarimento 3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il criterio B della “ Tabelle dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica” al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, indica i relativi punteggi tabellari che saranno attribuiti all’operatore economico in funzione al ribasso offerto.
Considerato che l’importo a base di gara relativo ai Servizi di Ingegneria e Architetturaè stato calcolato ai sensi dell’Allegato I.13 al codice “Determinazione dei parametri per la progettazione” e del D.M. 17 giugno 2016, come da allegato relativo alla determinazione dei corrispettivi.
Precisato che ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. 36/2023 il 65% dell’importo stimato dei Servizi di Ingegneria e Architettura assume la forma di un prezzo fisso mentre la percentuale del 35% del valore complessivo stimato rappresenta l’importo ribassabile in sede di presentazione delle offerte.
Appurato che l’importo a base di gara relativo al servizio di verifica dei livelli di progettazione in oggetto è stimato dalla S.A. in € 318.033,53 + oneri e iva;
Evidenziato che il 35% dell’ importo a base di gara è pari a € 111.311,74;
Atteso che quando richiesto al criterio B del paragrafo 18.1 del disciplinare di gara non trova seguito con le disposizioni attualmente vigenti in materia degli appalti pubblici (D.Lgs.n. 209 del 31/12/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”), ove solo il 35% dell’importo a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte;
Per quanto sopra esposto, si chiede di:
- verificare e rettificare quanto dettato al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara in virtù dell’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. 36/2023 e D.Lgs.n. 209 del 31/12/2024 per i motivi sopra esposti;
- confermare che l’importo soggetto ribasso è pari a € 111.311,74;
- di attribuire il punteggio massimo di 30 pt agli OE che presentano un ribasso pari al 100% sul importo soggetto a ribasso, ossia € 111.311,74.
26/06/2025 16:31
Risposta
Quesito 1 :
Parte A : Per 8 Cartelle si intendono 8 facciate , scritte con qualsiasi programma di scrittura testo e editor che si voglia ;
Parte B : Non vi e' alcun limite alle facciate del singolo curriculum;
Quesito 2:
Si ribadisce di essere nel caso di applicazione del comma 2 a) dell' art 34 dell' Allegato I.7
2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Nel caso la S.A. ha gia' deciso di andare a gara con Applato Integrato e poiche' valore delle lavorazioni e' maggiore della soglia di € 5.538.000,00, e' applicabile il comma 2 a del 34 dell' allegato I.7
Questito 3: Il Disciplinare e' chiaro e secondo norma, si suggerisce di rileggere con maggiore attenzione
Parte A : Per 8 Cartelle si intendono 8 facciate , scritte con qualsiasi programma di scrittura testo e editor che si voglia ;
Parte B : Non vi e' alcun limite alle facciate del singolo curriculum;
Quesito 2:
Si ribadisce di essere nel caso di applicazione del comma 2 a) dell' art 34 dell' Allegato I.7
2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Nel caso la S.A. ha gia' deciso di andare a gara con Applato Integrato e poiche' valore delle lavorazioni e' maggiore della soglia di € 5.538.000,00, e' applicabile il comma 2 a del 34 dell' allegato I.7
Questito 3: Il Disciplinare e' chiaro e secondo norma, si suggerisce di rileggere con maggiore attenzione
20/06/2025 17:27
Quesito #7
Si chiede cortesemente di chiarire se è previsto un Capitolato Speciale d'Appalto o un documento tecnico di dettaglio, distinto dal Disciplinare, in caso affermativo, se è possibile prenderne visione o avere copia dello stesso.
Invece, con riferimento ai requisiti richiesti, in particolare per ID E.19 e P.02, si chiede se, nel caso in cui l'operatore non possegga esattamente quei codici identificativi, sia ammessa la dimostrazione del requisito attraverso altri codici equivalenti.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
IPM srl
Invece, con riferimento ai requisiti richiesti, in particolare per ID E.19 e P.02, si chiede se, nel caso in cui l'operatore non possegga esattamente quei codici identificativi, sia ammessa la dimostrazione del requisito attraverso altri codici equivalenti.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
IPM srl
26/06/2025 16:31
Risposta
Risposta 1 ) , non non esiste altra documentazione tecnica
Risposta 2 ) si secondo quanto disposto dalla norma ed in particolare si richiama l' Art8 Classificazione delle Prestazioni Professionali del DM 143/2013
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Risposta 2 ) si secondo quanto disposto dalla norma ed in particolare si richiama l' Art8 Classificazione delle Prestazioni Professionali del DM 143/2013
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
21/06/2025 11:37
Quesito #8
Salve,
in riferimento ai requisiti dei soggetti ammessi par. 5 del disciplinare di gara, si chiede se è consentita la partecipazione anche a società di Ingegneria che dispone di un sistema interno di controllo della qualità certificato conforme alla ISO 9001 per attività di verifica ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. b) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, in possesso altresì di tutti gli altri requisiti prescritti dal disciplinare di gara.
l'amministratore unico ing. Giacomo Notaro.
Distinti Saluti.
in riferimento ai requisiti dei soggetti ammessi par. 5 del disciplinare di gara, si chiede se è consentita la partecipazione anche a società di Ingegneria che dispone di un sistema interno di controllo della qualità certificato conforme alla ISO 9001 per attività di verifica ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. b) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, in possesso altresì di tutti gli altri requisiti prescritti dal disciplinare di gara.
l'amministratore unico ing. Giacomo Notaro.
Distinti Saluti.
26/06/2025 16:32
Risposta
Si Ribadisce che per la partecipazione e' necessrio esser in possesso dell' accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020:
Disciplinare Art. 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare in modo esclusivo :
Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Disciplinare Art. 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare in modo esclusivo :
Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
23/06/2025 10:09
Quesito #9
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del disciplinare di gara, si chiede se per "servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni" si intendano sia servizi di verifica progetti, che servizi di ispezione, progettazione e direzione lavori.
26/06/2025 16:32
Risposta
Si , si conferma , sono validi sia in incarichi di ispezione e di verifica , che quelli di direzione e progettazione .
23/06/2025 17:12
Quesito #10
Il punto nr. 8 del disciplinare di gara stabilisce che in caso di avvalimento il concorrente debba produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15. Tuttavia l'art. 15 indica che deve essere presentata "documentazione in caso di avvalimento", senza specificare quali documenti debbano essere effettivamente presentati.
Si chiede pertanto alla stazione appaltante di indicare quali documenti debbano essere presentati in caso di avvalimento.
Si chiede pertanto alla stazione appaltante di indicare quali documenti debbano essere presentati in caso di avvalimento.
26/06/2025 16:32
Risposta
Contratto di Avvalimento e DGUE della Ausiliaria
23/06/2025 17:40
Quesito #11
Con riferimento al requisito di Capacità Tecnico e Professionale richiesto al punto 7.3 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la categoria P.02 (avente complessità pari a 0,85) possa essere coperta anche con le categorie P.01, P.03 e P.04, aventi pari grado di complessità.
26/06/2025 16:32
Risposta
Vedasi Risposta precedente :
Richiamando l' Art8 Classificazione delle Prestazioni Professionali del DM 143/2013
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Nel caso P03 ( 0.85) non e' maggiore di P02 ( 0.85) , ma uguale per complessita' , quindi la risposta e' NO , si conferma necessita' di pre requisito in P.02
Richiamando l' Art8 Classificazione delle Prestazioni Professionali del DM 143/2013
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Nel caso P03 ( 0.85) non e' maggiore di P02 ( 0.85) , ma uguale per complessita' , quindi la risposta e' NO , si conferma necessita' di pre requisito in P.02
24/06/2025 15:46
Quesito #12
Si chiede un chiarimento in merito all’importo previsto per le spese ed oneri del servizio di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo.
Nella tabella nr. 1 presente a pagina 5 del disciplinare è previsto un importo pari a 24.324,76 €, mentre nella tabella nr. 2 presente a pagina 6 l’importo è pari a euro 24.234,76.
Si chiede se l’importo corretto sia quello indicato alla tabella nr. 2.
Nella tabella nr. 1 presente a pagina 5 del disciplinare è previsto un importo pari a 24.324,76 €, mentre nella tabella nr. 2 presente a pagina 6 l’importo è pari a euro 24.234,76.
Si chiede se l’importo corretto sia quello indicato alla tabella nr. 2.
26/06/2025 16:33
Risposta
E' un chiaro refuso , valore corretto e' 24.324,76 .
24/06/2025 15:47
Quesito #13
Si chiede un chiarimento in merito al ribasso percentuale da offrire.
L'art. 41 d.lgs. 36/2023 al co. 15-bis dispone che, nel caso di appalti aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità / prezzo, il 65% dell'importo contrattuale assume la forma di prezzo fisso e il restante 65% dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del disciplinare di gara, il ribasso complessivo risulta tuttavia superiore al 35%, in quanto è previsto un ribasso pari al 35% sul valore delle parcelle e un ribasso pari al 100% sulle spese ed oneri. Infatti:
- per quanto riguarda il PFTE il 35% dell'importo posto a base di gara è pari a euro 55.494,99, mentre il ribasso massimo possibile risulta pari a euro 71.487,62;
- per quanto riguarda il PE, il 35% dell'importo posto a base di gara è pari a euro 55.816,74, mentre il ribasso massimo possibile risulta pari a euro 71.627,84.
Si chiede se si tratti di un refuso o se sia effettivamente richiesto un diverso criterio di calcolo del ribasso da offrire.
L'art. 41 d.lgs. 36/2023 al co. 15-bis dispone che, nel caso di appalti aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità / prezzo, il 65% dell'importo contrattuale assume la forma di prezzo fisso e il restante 65% dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del disciplinare di gara, il ribasso complessivo risulta tuttavia superiore al 35%, in quanto è previsto un ribasso pari al 35% sul valore delle parcelle e un ribasso pari al 100% sulle spese ed oneri. Infatti:
- per quanto riguarda il PFTE il 35% dell'importo posto a base di gara è pari a euro 55.494,99, mentre il ribasso massimo possibile risulta pari a euro 71.487,62;
- per quanto riguarda il PE, il 35% dell'importo posto a base di gara è pari a euro 55.816,74, mentre il ribasso massimo possibile risulta pari a euro 71.627,84.
Si chiede se si tratti di un refuso o se sia effettivamente richiesto un diverso criterio di calcolo del ribasso da offrire.
26/06/2025 16:33
Risposta
Il valore delle parcelle parte ribassabile e' stata intesa nel complessivo dei 2 servizi ( PFTE + ESECUTIVO ) non separatamente , come appunto e' richisto nel bando .
24/06/2025 15:48
Quesito #14
Si chiede un chiarimento in merito alle tabelle dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui a pagina 27 del disciplinare di gara.
Il punto B, relativo alle caratteristiche metodologiche dell’offerta, richiede l’indicazione del ribasso percentuale offerto.
Si chiede se all’interno dell’offerta tecnica debba essere effettivamente indicato il ribasso percentuale offerto, con conseguente commistione di elementi dell’offerta economica all’interno dell’offerta tecnica, o se si tratti di un refuso.
Il punto B, relativo alle caratteristiche metodologiche dell’offerta, richiede l’indicazione del ribasso percentuale offerto.
Si chiede se all’interno dell’offerta tecnica debba essere effettivamente indicato il ribasso percentuale offerto, con conseguente commistione di elementi dell’offerta economica all’interno dell’offerta tecnica, o se si tratti di un refuso.
26/06/2025 16:33
Risposta
NO , si tratta di un Refuso , Esatta intestazione Tabella B e' Caratteristiche economiche dell' Offerta
Si ribadisce, come per norma, che nessun riferimento economico, anche di ribasso, va inserito nei documenti della parte Tecnica, pena esclusione
Si ribadisce, come per norma, che nessun riferimento economico, anche di ribasso, va inserito nei documenti della parte Tecnica, pena esclusione
25/06/2025 11:18
Quesito #15
Spett.le Ente
Con la presente siamo a chiedere se, essendo la nostra Società, organismo di tipo C certificato ai sensi della ISO9001:2015 può partecipare alla procedura in oggetto, in quanto di importo lavori inferiore a 20 milioni, oppure no.
Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti
Con la presente siamo a chiedere se, essendo la nostra Società, organismo di tipo C certificato ai sensi della ISO9001:2015 può partecipare alla procedura in oggetto, in quanto di importo lavori inferiore a 20 milioni, oppure no.
Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti
26/06/2025 16:33
Risposta
Vedasi risposta precedente , e comunque:
Si ribadisce di essere nel caso di applicazione del comma 2 a) dell' art 34 dell' Allegato I.7
2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Nel caso la S.A. ha gia' deciso di andare a gara con Applato Integrato e poiche' valore delle lavorazioni e' maggiore della soglia di € 5.538.000,00, e' applicabile il comma 2 a del 34 dell' allegato I.7
Si ribadisce di essere nel caso di applicazione del comma 2 a) dell' art 34 dell' Allegato I.7
2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Nel caso la S.A. ha gia' deciso di andare a gara con Applato Integrato e poiche' valore delle lavorazioni e' maggiore della soglia di € 5.538.000,00, e' applicabile il comma 2 a del 34 dell' allegato I.7
25/06/2025 12:42
Quesito #16
Spett.le stazione appaltante
in merito alla presente procedura, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti:
- Si chiede gentilmente di chiarire se gli interventi oggetto del servizio sono finanziati da fondi PNRR e/o PNC e se viene applicato il principio DNSH;
- Si chiede gentilmente di voler fornire documentazione progettuale o almeno l’elenco elaborati e la relazione generale, o in alternativa il DIP;
- Si chiede maggior dettaglio sul ribasso da offrire, in particolare in merito al solo 35 per cento dell'importo a base di gara assoggettato a ribasso e alla formula di valutazione dell’offerta economica, considerando quanto disposto dal comma 15 bis dell’art 41, introdotto in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2024, correttivo del Codice degli appalti, e in particolare secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13.
Rimaniamo in attesa di Vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti
in merito alla presente procedura, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti:
- Si chiede gentilmente di chiarire se gli interventi oggetto del servizio sono finanziati da fondi PNRR e/o PNC e se viene applicato il principio DNSH;
- Si chiede gentilmente di voler fornire documentazione progettuale o almeno l’elenco elaborati e la relazione generale, o in alternativa il DIP;
- Si chiede maggior dettaglio sul ribasso da offrire, in particolare in merito al solo 35 per cento dell'importo a base di gara assoggettato a ribasso e alla formula di valutazione dell’offerta economica, considerando quanto disposto dal comma 15 bis dell’art 41, introdotto in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2024, correttivo del Codice degli appalti, e in particolare secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13.
Rimaniamo in attesa di Vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti
26/06/2025 16:33
Risposta
risposta 1 ) Ma il servizio di ingegneria richiesto e' la verifica , quale e' motivo di sapere queste notizie per ipotesi di esperimento del servzio, ? ad ogni buon modo si veda det. 1320 del IV settore del 11/06/2025 , i fondi sono FSC
risposta 2) il progetto verra' messo nella disponibilità dell' operatore aggiudicatario del servizio, tramite accesso all AC -DAT
risposta 3 ) vedasi risposte precedenti
risposta 2) il progetto verra' messo nella disponibilità dell' operatore aggiudicatario del servizio, tramite accesso all AC -DAT
risposta 3 ) vedasi risposte precedenti
25/06/2025 14:15
Quesito #17
Si chiede se, ai fini della corretta composizione dello staff tecnico da indicare in sede di offerta, per alcune figure professionali eventualmente coinvolte, quali ad esempio il restauratore o l’archeologo, sia richiesto il possesso di specifiche abilitazioni, certificazioni o iscrizioni ad albi o registri qualificati, e se requisiti analoghi possano essere previsti anche per altre professionalità specialistiche, in funzione della natura degli interventi da eseguire
26/06/2025 16:33
Risposta
Si invita a leggere con attenzione il disciplinare , dette richieste sono puntualmente descritte al punto 16 e 18.1 Tabella A , rigo 2
25/06/2025 14:16
Quesito #18
Si chiede conferma dell’orario di scadenza per la presentazione delle offerte, in quanto sul portale telematico risulta indicato alle ore 9:00, mentre nel disciplinare di gara, a pagina 15, paragrafo 13, è riportato il termine delle ore 10:00;
26/06/2025 16:34
Risposta
si veda risposta precedente , corretto timing di gara ore 10:00
25/06/2025 14:16
Quesito #19
Si chiede conferma che, nella tabella di cui a pagina 27, paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, l’indicazione del “Criterio B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta” sia da intendersi come un refuso, considerato che il contenuto del criterio fa invece riferimento a elementi di natura economica;
26/06/2025 16:34
Risposta
Si , e' un refuso , si veda risposta precedente
25/06/2025 14:18
Quesito #20
Con riferimento al paragrafo 16 del disciplinare, pagina 26, in cui si richiede la presentazione di una relazione descrittiva della proposta tecnica entro il limite massimo di 8 cartelle in formato A4, e considerato che al punto A.2 è previsto l’inserimento dei curricula dei componenti del gruppo di lavoro nonché delle copie dei certificati BIM, si chiede se tali allegati debbano rientrare nel limite delle 8 cartelle. Si chiede inoltre se, per “8 cartelle”, debbano intendersi 8 facciate complessive o 8 fogli fronte/retro, per un totale massimo di 16 pagine;
26/06/2025 16:34
Risposta
Risposta , i curriculum e le relative copie dei certificati non contano numericamente alla concorrenza delle sole 8 facciate .
25/06/2025 14:18
Quesito #21
Considerato che a pagina 4 del disciplinare di gara viene indicato il PFTE tra i documenti di gara, si chiede cortesemente di rendere disponibile copia del medesimo.
26/06/2025 16:34
Risposta
E' un refuso , il pogetto verra' reso disponibile tramite accesso all' AC DAT all' operatore aggiudicatario del servizio
25/06/2025 16:41
Quesito #22
Si chiedono chiarimenti in merito alla corretta compilazione della domanda di partecipazione.
A pagina 19 del disciplinare è richiesto che nella domanda di partecipazione il concorrente dichiari "i dati identificativi [...] dei soggetti di cui all'articolo 80 del Codice".
Si chiede innanzitutto conferma che il riferimento all'art. 80 del codice previgente sia da intendersi come un refuso e che il riferimento corretto sia all'art. 94 del codice attualmente in vigore (d.lgs. 36/2023).
Si segnala, inoltre, che nel modello di domanda di partecipazione allegato alla documentazione di gara non è presente il campo dedicato all'indicazione dei soggetti di cui all'art. 94, mentre l'indicazione degli stessi è presente all'interno del modello di dichiarazioni ex art. 94.
Si chiede pertanto di chiarire se l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 94 debba essere riportata anche nella domanda di partecipazione oppure se sia sufficiente la loro indicazione all'interno del modello di dichiarazioni ex art. 94.
Analogamente, a pagina 20 del disciplinare è richiesto che il concorrente indichi, all'interno della domanda di partecipazione, "il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda". Tuttavia all'interno del modello di domanda di partecipazione non è presente una dichiarazione relativa al numero di dipendenti impiegati.
Si chiede quindi se sia necessario modificare il modello di domanda di partecipazione per inserire tale dichiarazione.
A pagina 19 del disciplinare è richiesto che nella domanda di partecipazione il concorrente dichiari "i dati identificativi [...] dei soggetti di cui all'articolo 80 del Codice".
Si chiede innanzitutto conferma che il riferimento all'art. 80 del codice previgente sia da intendersi come un refuso e che il riferimento corretto sia all'art. 94 del codice attualmente in vigore (d.lgs. 36/2023).
Si segnala, inoltre, che nel modello di domanda di partecipazione allegato alla documentazione di gara non è presente il campo dedicato all'indicazione dei soggetti di cui all'art. 94, mentre l'indicazione degli stessi è presente all'interno del modello di dichiarazioni ex art. 94.
Si chiede pertanto di chiarire se l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 94 debba essere riportata anche nella domanda di partecipazione oppure se sia sufficiente la loro indicazione all'interno del modello di dichiarazioni ex art. 94.
Analogamente, a pagina 20 del disciplinare è richiesto che il concorrente indichi, all'interno della domanda di partecipazione, "il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda". Tuttavia all'interno del modello di domanda di partecipazione non è presente una dichiarazione relativa al numero di dipendenti impiegati.
Si chiede quindi se sia necessario modificare il modello di domanda di partecipazione per inserire tale dichiarazione.
26/06/2025 16:34
Risposta
Risposta 1 - Si , trattasi di refuso , si fa giustamente riferimento al vigente art.94 del 36 ( ex 80 del 50)
Risposta 2 e 3 ) E' consentita la modifica dei modelli e adattarla alle esigenze dell' operatore
Risposta 2 e 3 ) E' consentita la modifica dei modelli e adattarla alle esigenze dell' operatore
25/06/2025 16:42
Quesito #23
Si chiede un chiarimento in merito al punto 10 della domanda di partecipazione.
1) Dichiarazioni relative ai CAM.
Per quanto riguarda le dichiarazioni relative ai CAM, l’art. 25 del disciplinare di gara prevede che: “Trattandosi di servizio di verifica della progettazione all’ operatore economico compete solo che siano stati osservati i disposti di legge ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, secondo i quali l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 256 del 23 giugno 2022 recanti “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”."
Il modello di domanda di partecipazione al punto nr. 10, invece, prevede invece il seguente impegno in capo all’operatore economico: “porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi ……………………. (indicare il decreto vigente per il settore di interesse)”.
Si chiede se sia possibile modificare la dichiarazione in modo tale che sia coerente con quanto previsto dall’art. 25 del disciplinare di gara.
2) Dichiarazioni relative agli standard sociali minimi.
Si chiede conferma che non sia necessario compilare le dichiarazioni relative agli standard sociali minimi di cui al punto 10 della domanda di partecipazione.
1) Dichiarazioni relative ai CAM.
Per quanto riguarda le dichiarazioni relative ai CAM, l’art. 25 del disciplinare di gara prevede che: “Trattandosi di servizio di verifica della progettazione all’ operatore economico compete solo che siano stati osservati i disposti di legge ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, secondo i quali l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 256 del 23 giugno 2022 recanti “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”."
Il modello di domanda di partecipazione al punto nr. 10, invece, prevede invece il seguente impegno in capo all’operatore economico: “porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi ……………………. (indicare il decreto vigente per il settore di interesse)”.
Si chiede se sia possibile modificare la dichiarazione in modo tale che sia coerente con quanto previsto dall’art. 25 del disciplinare di gara.
2) Dichiarazioni relative agli standard sociali minimi.
Si chiede conferma che non sia necessario compilare le dichiarazioni relative agli standard sociali minimi di cui al punto 10 della domanda di partecipazione.
26/06/2025 16:35
Risposta
Risposta 1 ) il modello di domanad della S.A. e' di tipo generico, e' consentito all' operatore modificarlo in osssequio alla lex specialis dell' art 25 del disciplinare
Risposta 2 ) come prima, modello standard della S.A. , che operatore puo' giustamente adattare all' esigenza dell' attuale gara
Risposta 2 ) come prima, modello standard della S.A. , che operatore puo' giustamente adattare all' esigenza dell' attuale gara
25/06/2025 16:52
Quesito #24
Si chiede un chiarimento in merito a quanto previsto dal punto 15.3.1 lett. h) e i) del disciplinare di gara.
Considerato che il Casellario delle società di ingegneria dell’ANAC è stato dismesso nel 2023, si chiede di specificare in quale documento debbano essere rese le dichiarazioni relative ai requisiti del direttore tecnico e all'organigramma della società.
Considerato che il Casellario delle società di ingegneria dell’ANAC è stato dismesso nel 2023, si chiede di specificare in quale documento debbano essere rese le dichiarazioni relative ai requisiti del direttore tecnico e all'organigramma della società.
26/06/2025 16:35
Risposta
Risposta 1 ) anche in forma di autodichiarazione o con nuovo documento da aggiungere in coda alla domanda , o integrare la domanda con dette dichiarazioni
25/06/2025 17:14
Quesito #25
Si chiede un chiarimento in merito al contenuto della busta economica di cui all'art. 15 del disciplinare di gara.
Al punto nr. 15 dell'art. 15 si fa riferimento a "Documentazione richiamata dall'articolo 4-altre cause di esclusione".
L'art. 4 del Disciplinare tuttavia disciplina la durata e le opzioni. Si chiede pertanto di chiarire a quale documentazione faccia riferimento il punto 15.
Al punto nr. 15 dell'art. 15 si fa riferimento a "Documentazione richiamata dall'articolo 4-altre cause di esclusione".
L'art. 4 del Disciplinare tuttavia disciplina la durata e le opzioni. Si chiede pertanto di chiarire a quale documentazione faccia riferimento il punto 15.
26/06/2025 16:35
Risposta
Risposta 1) trattasi di refuso - non deve essere prodotto nessun documento riferito al punto 15 dell' art 15 Contenuto busta A
25/06/2025 17:28
Quesito #26
Si chiede quale debba essere esattamente la composizione del gruppo di lavoro.
26/06/2025 16:35
Risposta
Risposta 1) E' una scelta propri dell' Operatore ; saranno elementi valutativi : il numero, i curriculum e le certificazioni dei componenti del TEam in funzione del valore , della complessità e della tipologia di oprera a verificare .
26/06/2025 12:57
Quesito #27
Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti che possono essere oggetto di avvalimento.
Si chiede innanzitutto se la menzione dell'art. 83 del codice previgente sia un refuso e se la norma di riferimento debba essere l'art. 100 del d.lgs. 36/2023.
Il punto 8 del disciplinare menziona i requisiti indicati al punto 7.3, lettera k), tuttavia la lettera k) non risulta presente all’interno del documento. Al fine di garantire una corretta interpretazione delle disposizioni di gara e un’adeguata predisposizione della documentazione, si chiede cortesemente di specificare quali requisiti possano essere oggetto di avvalimento e di indicare con chiarezza quali attività debbano essere eseguite direttamente dall’ausiliaria, in ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare.
Si chiede innanzitutto se la menzione dell'art. 83 del codice previgente sia un refuso e se la norma di riferimento debba essere l'art. 100 del d.lgs. 36/2023.
Il punto 8 del disciplinare menziona i requisiti indicati al punto 7.3, lettera k), tuttavia la lettera k) non risulta presente all’interno del documento. Al fine di garantire una corretta interpretazione delle disposizioni di gara e un’adeguata predisposizione della documentazione, si chiede cortesemente di specificare quali requisiti possano essere oggetto di avvalimento e di indicare con chiarezza quali attività debbano essere eseguite direttamente dall’ausiliaria, in ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare.
26/06/2025 16:35
Risposta
Si il riferimento all' art 83 e' un refuso , ma si fa riferimento al vigente art. 110 del 36/2023
Sono oggetto di avvilimento i pre requisiti economici e i pre requisiti dei servizi pregressi nelle categorie di riferimento
Sono oggetto di avvilimento i pre requisiti economici e i pre requisiti dei servizi pregressi nelle categorie di riferimento
26/06/2025 13:01
Quesito #28
Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.2 del disciplinare.
L'art. 38 co. 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 prevede che in caso di appalto per la verifica della progettazione come requisito di capacità economica e finanziaria debba essere richiesto un fatturato globale per servizi di verifica, ispezione e progettazione o direzione lavori, realizzato negli ultimi 5 anni, per un importo da determinare in misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto.
Alla luce di ciò, si chiede cortesemente di confermare se la menzione nel disciplinare del “fatturato globale medio annuo” rappresenti un refuso o una diversa interpretazione del requisito.
Si richiede inoltre di specificare le modalità e la documentazione richiesta per la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, atteso che tali indicazioni non risultano esplicitate nel disciplinare.
L'art. 38 co. 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 prevede che in caso di appalto per la verifica della progettazione come requisito di capacità economica e finanziaria debba essere richiesto un fatturato globale per servizi di verifica, ispezione e progettazione o direzione lavori, realizzato negli ultimi 5 anni, per un importo da determinare in misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto.
Alla luce di ciò, si chiede cortesemente di confermare se la menzione nel disciplinare del “fatturato globale medio annuo” rappresenti un refuso o una diversa interpretazione del requisito.
Si richiede inoltre di specificare le modalità e la documentazione richiesta per la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, atteso che tali indicazioni non risultano esplicitate nel disciplinare.
26/06/2025 16:30
Risposta
Si invita a leggere con attenzione il disciplinare e notare che le richieste dello stesso sono in linea con quanto dettato dal citato art.38 comma a dell' Allegato I./
La comprova e' data dai certificati di regolare esecuzione o documenti equipollenti come da norma
La comprova e' data dai certificati di regolare esecuzione o documenti equipollenti come da norma
27/06/2025 16:27
Quesito #29
Si chiede un chiarimento in merito alla busta B - offerta tecnica.
L'art. 16 prevede che "con riferimento a ciascuno degli elementi indicati al punto 18.1 Tabella A, deve essere fornita una relazione descrittiva di numero massimo di 8 cartelle in formato A4".
Posto che, come dichiarato nella risposta al quesito nr. 6 per i curriculm (aziendale e dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro) non vi è un limite di facciate, si chiede conferma che le relazioni da produrre siano due:
1) una relativa alla composizione del gruppo di lavoro ;
2) una relativa alle modalità di organizzazione del servizio e del suo espletamento.
L'art. 16 prevede che "con riferimento a ciascuno degli elementi indicati al punto 18.1 Tabella A, deve essere fornita una relazione descrittiva di numero massimo di 8 cartelle in formato A4".
Posto che, come dichiarato nella risposta al quesito nr. 6 per i curriculm (aziendale e dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro) non vi è un limite di facciate, si chiede conferma che le relazioni da produrre siano due:
1) una relativa alla composizione del gruppo di lavoro ;
2) una relativa alle modalità di organizzazione del servizio e del suo espletamento.
30/06/2025 13:15
Risposta
No , relazione é unica , 8 facciate , nella quale operatore deve assolvere al duplice compito di declinare la composizione ed il ruolo
27/06/2025 16:54
Quesito #30
Spett.le Stazione Appaltante.
In relazione ai calcoli delle parcelle allegati alla documentazione di gara si segnala quanto segue:
- Per la parcella relativa al servizio di verifica de supporto alla validazione del PFTE non è stato calcolato il 10% per l'attività BIM per le categorie d'opera IA.02 ed E.20, come si evince anche nella tabella n.2 presente a pag. 6 del Disciplinare di gara;
- Per la parcella relativa al servizio di verifica e supporto alla validazione del Progetto esecutivo, non è stato calcolato il 10% per l'attività BIM per la categoria d'opera E.20, come riportato anche nella tabella n.2 presente a pag. 6 del Disciplinare di gara;
Si chiede pertanto di voler rettificare l'importo posto a base di gara o di chiarire se le stesse siano escluse dalla verifica BIM.
Cordiali saluti
In relazione ai calcoli delle parcelle allegati alla documentazione di gara si segnala quanto segue:
- Per la parcella relativa al servizio di verifica de supporto alla validazione del PFTE non è stato calcolato il 10% per l'attività BIM per le categorie d'opera IA.02 ed E.20, come si evince anche nella tabella n.2 presente a pag. 6 del Disciplinare di gara;
- Per la parcella relativa al servizio di verifica e supporto alla validazione del Progetto esecutivo, non è stato calcolato il 10% per l'attività BIM per la categoria d'opera E.20, come riportato anche nella tabella n.2 presente a pag. 6 del Disciplinare di gara;
Si chiede pertanto di voler rettificare l'importo posto a base di gara o di chiarire se le stesse siano escluse dalla verifica BIM.
Cordiali saluti
30/06/2025 13:19
Risposta
Si conferma valore parcelle, calcolo é in funzione dell inclusione di alcune lavorazioni all interno di altre già contabilizzate
27/06/2025 17:14
Quesito #31
In merito all'art. 5 del Disciplinare di gara, si chiede se la prescrizione del requisito così esplicitato:
"sono ammessi a partecipare in modo esclusivo Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020"
valga per tutti i componenti del RTP oppure solo per uno dei componenti.
"sono ammessi a partecipare in modo esclusivo Operatori economici di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020"
valga per tutti i componenti del RTP oppure solo per uno dei componenti.
30/06/2025 13:23
Risposta
Le modalità di partecipazione nel caso di Raggruppamento Temporaneo , per la modalità esclusiva a favore di organismi di tipo a, richiede che tutti i partecipanti al raggruppamento abbiano la 17020 UNI