Scaduto
Gara #792
APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO ANTICHE TERME ED ANNESSO PARCO DELLE ACQUE”. – FASE 1 - FINANZIATA CON DELIBERA CIPESS N.29 DEL 02.08.2022 NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) “VESUVIO POMPEI NAPOLI”. CUP: E84E22000010001Informazioni appalto
17/08/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 8.595.996,20
Miranda Giovanni
Categorie merceologiche
45 - Lavori di costruzione
39 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Lotti
1
BCB7D6FE24
E84E22000010001
Qualità prezzo
APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO ANTICHE TERME ED ANNESSO PARCO DELLE ACQUE”. – FASE 1 - FINANZIATA CON DELIBERA CIPESS N.29 DEL 02.08.2022 NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) “VESUVIO POMPEI NAPOLI”. CUP: E84E22000010001
AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO ANTICHE TERME ED ANNESSO PARCO DELLE ACQUE” - FASE 1 - FINANZIATA CON DELIBERA CIPESS N.29 DEL 02.08.2022 NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) “VESUVIO POMPEI NAPOLI”
€ 8.256.645,45
€ 1.392.203,99
€ 339.350,75
Seggio di gara
disposizione prot. n. 66989
22/09/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Miranda | Giovanni | Presidente |
| Verde | Rosa | Componente |
| Cozzolino | Angelo | Componente |
Scadenze
07/09/2026 09:00
14/09/2026 15:15
21/09/2026 09:00
21/09/2026 10:00
Allegati
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854.04 kB |
Chiarimenti
26/08/2026 12:34
Quesito #1
Si chiede relativamente al sub - criterio B.3 (certificazione SA8000) cosa si intende per documento equivalente; Inoltre si chiede se per quanto riguarda la certificazione EMAS, sub - criterio B.4 può ritenersi equivalente il possesso della certificazione ISO 14001:2015
In attesa di riscontro si inviano distinti saluti
In attesa di riscontro si inviano distinti saluti
01/09/2026 12:12
Risposta
Spett.le Operatore economico,
si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai sub-criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica:
- in merito al sub-criterio B.3 (Certificazione SA8000) per "documento equivalente" si intende qualsiasi mezzo di prova idoneo ad attestare l'adozione di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme ai principi cardine della norma SA8000, pertanto l’o.e. può presentare certificazioni rilasciate da organismi accreditati basate su standard analoghi (es. PAS 24000)
- in merito al sub-criterio B.4 (Registrazione EMAS), in applicazione del principio di equivalenza dei sistemi di gestione ambientale, si conferma che il possesso della certificazione ISO 14001:2015 (o successivi aggiornamenti in corso di validità), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, è considerato a tutti gli effetti titolo equivalente alla registrazione EMAS ai fini del riconoscimento del relativo punteggio.
Resta inteso che la Commissione giudicatrice, in fase di valutazione delle offerte tecniche, accerterà la validità e la pertinenza della certificazione presentata per procedere alla formale validazione dell'equivalenza e all'attribuzione del relativo punteggio.
Distinti saluti
si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai sub-criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica:
- in merito al sub-criterio B.3 (Certificazione SA8000) per "documento equivalente" si intende qualsiasi mezzo di prova idoneo ad attestare l'adozione di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme ai principi cardine della norma SA8000, pertanto l’o.e. può presentare certificazioni rilasciate da organismi accreditati basate su standard analoghi (es. PAS 24000)
- in merito al sub-criterio B.4 (Registrazione EMAS), in applicazione del principio di equivalenza dei sistemi di gestione ambientale, si conferma che il possesso della certificazione ISO 14001:2015 (o successivi aggiornamenti in corso di validità), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, è considerato a tutti gli effetti titolo equivalente alla registrazione EMAS ai fini del riconoscimento del relativo punteggio.
Resta inteso che la Commissione giudicatrice, in fase di valutazione delle offerte tecniche, accerterà la validità e la pertinenza della certificazione presentata per procedere alla formale validazione dell'equivalenza e all'attribuzione del relativo punteggio.
Distinti saluti
31/08/2026 11:07
Quesito #3
Con la presente si chiede se il requisito relativo al possesso della Cat. OG2 class. VI deve essere posseduto alla data di pubblicazione oppure alla data di scadenza del bando.
Nel ringraziare si porgono cordiali saluti
Nel ringraziare si porgono cordiali saluti
01/09/2026 12:13
Risposta
Spett.le Operatore economico,
il requisito di partecipazione deve essere posseduto alla data di presentazione dell’offerta da parte dell’O.E. Si chiarisce che:
- la partecipazione alla procedura è consentita agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, 11, 12, 13 del Disciplinare di gara;
- è consentita la partecipazione alla gara al concorrente singolo che non possiede i requisiti per le categorie scorporabili (OS 3, OS 28, OS 30) solo in caso di possesso di attestazione SOA per la categoria - Classifica VI e ricorso al subappalto necessario cd. “subappalto qualificante” per le categorie scorporabili (OS 3, OS 28, OS 30).
Distinti saluti
il requisito di partecipazione deve essere posseduto alla data di presentazione dell’offerta da parte dell’O.E. Si chiarisce che:
- la partecipazione alla procedura è consentita agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, 11, 12, 13 del Disciplinare di gara;
- è consentita la partecipazione alla gara al concorrente singolo che non possiede i requisiti per le categorie scorporabili (OS 3, OS 28, OS 30) solo in caso di possesso di attestazione SOA per la categoria - Classifica VI e ricorso al subappalto necessario cd. “subappalto qualificante” per le categorie scorporabili (OS 3, OS 28, OS 30).
Distinti saluti
02/09/2026 10:51
Quesito #4
Buongiorno, con la presente si chiede il seguente chiarimento in merito al criterio A.2 – “Adeguatezza del gruppo di lavoro incaricato alla progettazione, in relazione a servizi analoghi svolti (max. 3 progetti analoghi)” previsto dal Disciplinare di gara.
Si chiede se, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sia possibile cumulare le diverse quote di partecipazione riferite al medesimo servizio analogo, qualora tale servizio sia stato svolto congiuntamente da più operatori economici che parteciperanno alla presente procedura come componenti del medesimo raggruppamento.
A titolo esemplificativo: qualora la Società A abbia svolto un determinato servizio con una quota di partecipazione pari al 50% e la Società B abbia svolto il medesimo servizio per il restante 50%, e entrambe partecipino alla presente gara quali componenti dello stesso raggruppamento, è possibile sommare le rispettive quote di partecipazione, considerando quindi il servizio nella misura complessiva del 100%, ai fini della valutazione e dell’attribuzione del relativo punteggio previsto dal criterio A.2?
Si chiede cortesemente di chiarire le modalità di valutazione applicabili al caso sopra descritto.
Cordiali saluti.
Si chiede se, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sia possibile cumulare le diverse quote di partecipazione riferite al medesimo servizio analogo, qualora tale servizio sia stato svolto congiuntamente da più operatori economici che parteciperanno alla presente procedura come componenti del medesimo raggruppamento.
A titolo esemplificativo: qualora la Società A abbia svolto un determinato servizio con una quota di partecipazione pari al 50% e la Società B abbia svolto il medesimo servizio per il restante 50%, e entrambe partecipino alla presente gara quali componenti dello stesso raggruppamento, è possibile sommare le rispettive quote di partecipazione, considerando quindi il servizio nella misura complessiva del 100%, ai fini della valutazione e dell’attribuzione del relativo punteggio previsto dal criterio A.2?
Si chiede cortesemente di chiarire le modalità di valutazione applicabili al caso sopra descritto.
Cordiali saluti.
10/09/2026 09:50
Risposta
Spett.le Operatore economico,
in merito al criterio A.2 si chiarisce che per un servizio analogo oggetto di valutazione possono essere indicate la quota di partecipazione riferita all’intero gruppo di lavoro incaricato alla progettazione o la quota riferita ad alcuni componenti dello stesso, avendo cura di descrivere il servizio svolto e riportare la percentuale di esecuzione nell’ambito del servizio. A titolo esemplificativo, ai fini dell’attribuzione del punteggio se il servizio di progettazione analogo indicato è stato eseguito per il 100% da professionisti/società facenti parte del gruppo di lavoro incaricato per la procedura oggetto della presente gara, il coefficiente per l’i-esimo progetto sarà attributo pari ad 1, anche se all’interno del gruppo di lavoro sono indicati professionisti/società che non hanno partecipato al servizio analogo; se all’interno del gruppo di lavoro uno o più professionisti/società hanno partecipato alla redazione di un progetto analogo nell’ambito di un RTP e la loro quota di partecipazione è stata del 55% mentre il restante 45% è stato eseguito da professionisti non rientranti nel gruppo di lavoro incaricato per la procedura oggetto della presente gara, il coefficiente per l’i-esimo progetto sarà attribuito pari a 0,50.
Distinti saluti.
in merito al criterio A.2 si chiarisce che per un servizio analogo oggetto di valutazione possono essere indicate la quota di partecipazione riferita all’intero gruppo di lavoro incaricato alla progettazione o la quota riferita ad alcuni componenti dello stesso, avendo cura di descrivere il servizio svolto e riportare la percentuale di esecuzione nell’ambito del servizio. A titolo esemplificativo, ai fini dell’attribuzione del punteggio se il servizio di progettazione analogo indicato è stato eseguito per il 100% da professionisti/società facenti parte del gruppo di lavoro incaricato per la procedura oggetto della presente gara, il coefficiente per l’i-esimo progetto sarà attributo pari ad 1, anche se all’interno del gruppo di lavoro sono indicati professionisti/società che non hanno partecipato al servizio analogo; se all’interno del gruppo di lavoro uno o più professionisti/società hanno partecipato alla redazione di un progetto analogo nell’ambito di un RTP e la loro quota di partecipazione è stata del 55% mentre il restante 45% è stato eseguito da professionisti non rientranti nel gruppo di lavoro incaricato per la procedura oggetto della presente gara, il coefficiente per l’i-esimo progetto sarà attribuito pari a 0,50.
Distinti saluti.
02/09/2026 16:15
Quesito #5
Buongiorno, si chiede di chiarire:
1 - Nell’offerta tecnica per pagina A4 si intende singola facciata A4?
2 - L’offerta tecnica va montata in unico file? Poiché alcuni subcriteri hanno relazioni illustrative dedicate, la numerazione delle pagine è riferita al totale dell’offerta tecnica, oppure ogni subcriterio ha la sua numerazione e si riparte sempre da capo?
3 - Le schede lavori possono contenere immagini?
4 - La scheda gruppo di lavoro può contenere l’organigramma?
Cordiali saluti
1 - Nell’offerta tecnica per pagina A4 si intende singola facciata A4?
2 - L’offerta tecnica va montata in unico file? Poiché alcuni subcriteri hanno relazioni illustrative dedicate, la numerazione delle pagine è riferita al totale dell’offerta tecnica, oppure ogni subcriterio ha la sua numerazione e si riparte sempre da capo?
3 - Le schede lavori possono contenere immagini?
4 - La scheda gruppo di lavoro può contenere l’organigramma?
Cordiali saluti
10/09/2026 09:51
Risposta
Spett.le Operatore economico,
si chiarisce quanto segue:
1- Per pagina A4 si intende la singola facciata in formato A4;
2- L’offerta tecnica può essere presentata come unico file pdf unito oppure può essere strutturata come cartella zip in cui gli elaborati richiesti siano organizzati per Criterio. Gli elaborati devono essere prodotti attribuendo una numerazione progressiva ed univoca del numero delle pagine, riportando su di esse il numero di pagina ed il numero totale di pagine (es. 3 di 10) che deve essere riferito al singolo elaborato o relazione illustrativa.
3- Le schede lavori possono contenere immagini rientranti nel limite massimo di 4 pagine per ogni scheda lavoro;
4- La scheda gruppo di lavoro può contenere l’organigramma, secondo quanto previsto dal subcriterio A1.
Distinti saluti.
si chiarisce quanto segue:
1- Per pagina A4 si intende la singola facciata in formato A4;
2- L’offerta tecnica può essere presentata come unico file pdf unito oppure può essere strutturata come cartella zip in cui gli elaborati richiesti siano organizzati per Criterio. Gli elaborati devono essere prodotti attribuendo una numerazione progressiva ed univoca del numero delle pagine, riportando su di esse il numero di pagina ed il numero totale di pagine (es. 3 di 10) che deve essere riferito al singolo elaborato o relazione illustrativa.
3- Le schede lavori possono contenere immagini rientranti nel limite massimo di 4 pagine per ogni scheda lavoro;
4- La scheda gruppo di lavoro può contenere l’organigramma, secondo quanto previsto dal subcriterio A1.
Distinti saluti.
03/09/2026 12:55
Quesito #7
Salve, in riferimento a quanto previsto al punto 11.1.1 “Requisiti di idoneità professionale – Lavori” del Disciplinare di gara, la scrivente chiede conferma che, ai fini della partecipazione alla procedura, oltre al possesso delle categorie e delle relative classifiche richieste, sia necessario aver eseguito lavori nella categoria OG2 per un importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo della classifica per la quale è richiesta la qualificazione, pari, nel caso di specie, a € 2.450.000,00.
In caso di risposta positiva al suddetto quesito, si chiede inoltre di confermare se la comprova dell’avvenuta esecuzione dei lavori possa essere fornita anche mediante certificato di ultimazione dei lavori, in alternativa ai Certificati di Esecuzione Lavori (CEL).
Inoltre, sempre a comprova del punto 11.1.1 “Requisiti di idoneità professionale – Lavori” del Disciplinare di gara, si chiede se il periodo di riferimento di esecuzione dei lavori può essere considerato tutto il decennio antecedente alla data di pubblicazione della procedura di gara.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti.
In caso di risposta positiva al suddetto quesito, si chiede inoltre di confermare se la comprova dell’avvenuta esecuzione dei lavori possa essere fornita anche mediante certificato di ultimazione dei lavori, in alternativa ai Certificati di Esecuzione Lavori (CEL).
Inoltre, sempre a comprova del punto 11.1.1 “Requisiti di idoneità professionale – Lavori” del Disciplinare di gara, si chiede se il periodo di riferimento di esecuzione dei lavori può essere considerato tutto il decennio antecedente alla data di pubblicazione della procedura di gara.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti.
10/09/2026 10:38
Risposta
Spett.le Operatore economico,
in riferimento ai requisiti di cui al punto 11.1.1 “aver eseguito lavori nella categoria OG2 per un importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo della classifica per la quale è richiesta la qualificazione” si chiarisce che il requisito è quello previsto dall’allegato II.18 del Codice (D.Lgs. n. 36/2023). La comprova del requisito non può essere fornita mediante certificati di ultimazione dei lavori. Il periodo di riferimento nel settore dei beni culturali ha validità temporale illimitata purché l'impresa dimostri la continuità operativa.
Distinti saluti.
in riferimento ai requisiti di cui al punto 11.1.1 “aver eseguito lavori nella categoria OG2 per un importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo della classifica per la quale è richiesta la qualificazione” si chiarisce che il requisito è quello previsto dall’allegato II.18 del Codice (D.Lgs. n. 36/2023). La comprova del requisito non può essere fornita mediante certificati di ultimazione dei lavori. Il periodo di riferimento nel settore dei beni culturali ha validità temporale illimitata purché l'impresa dimostri la continuità operativa.
Distinti saluti.
03/09/2026 13:15
Quesito #8
QUESITO 1: il disciplinare di gara a pag.41 e definisce la modalità di assegnazione del punteggio per il criterio A.2 - Adeguatezza del gruppo di lavoro incaricato alla progettazione, in relazione a servizi analoghi svolti (max. 3 progetti analoghi). Si chiede di chiarire quale sia l’interpretazione corretta per quanto riguarda il “Coefficiente in relazione alla percentuale di progettazione eseguita per l’i-esimo progetto”:
Ipotesi 1: la percentuale di progettazione eseguita corrisponde all’avanzamento temporale della progettazione. In tal caso, una progettazione Conclusa corrisponde al 100%, mentre una in corso va calcolata in funzione dell’avanzamento.Ipotesi 2: la percentuale di progettazione eseguita corrisponde, in caso si servizio svolto in RTP, alla quota parte del progettista nel raggruppamento.
QUESITO 2: il disciplinare di gara a pag.42 e definisce la modalità di assegnazione del punteggio per il criterio B.1 – Adeguatezza del concorrente in relazione a lavori analoghi svolti (max. 3 lavori analoghi). Si chiede di chiarire quale sia l’interpretazione corretta per quanto riguarda il “Coefficiente in relazione alla percentuale di lavoro eseguita per l’i-esimo progetto”:
Ipotesi 1: la percentuale di progettazione eseguita corrisponde all’avanzamento temporale dei lavori. In tal caso, un lavoro Concluso corrisponde al 100%, mentre uno in corso va calcolato in funzione dell’avanzamento SAL.Ipotesi 2: la percentuale di lavoro eseguito corrisponde, in caso si lavoro svolto in ATI, alla quota parte dell’impresa nell’ATI.
Ipotesi 1: la percentuale di progettazione eseguita corrisponde all’avanzamento temporale della progettazione. In tal caso, una progettazione Conclusa corrisponde al 100%, mentre una in corso va calcolata in funzione dell’avanzamento.Ipotesi 2: la percentuale di progettazione eseguita corrisponde, in caso si servizio svolto in RTP, alla quota parte del progettista nel raggruppamento.
QUESITO 2: il disciplinare di gara a pag.42 e definisce la modalità di assegnazione del punteggio per il criterio B.1 – Adeguatezza del concorrente in relazione a lavori analoghi svolti (max. 3 lavori analoghi). Si chiede di chiarire quale sia l’interpretazione corretta per quanto riguarda il “Coefficiente in relazione alla percentuale di lavoro eseguita per l’i-esimo progetto”:
Ipotesi 1: la percentuale di progettazione eseguita corrisponde all’avanzamento temporale dei lavori. In tal caso, un lavoro Concluso corrisponde al 100%, mentre uno in corso va calcolato in funzione dell’avanzamento SAL.Ipotesi 2: la percentuale di lavoro eseguito corrisponde, in caso si lavoro svolto in ATI, alla quota parte dell’impresa nell’ATI.
11/09/2026 16:12
Risposta
Spett.le Operatore economico,
in merito al quesito 1 si chiarisce che l’interpretazione relativa all’ipotesi 1 è sbagliata perché si chiede di indicare anche gli estremi degli atti di validazione ed approvazione dei progetti, pertanto possono essere valutati servizi di progettazione conclusi. Si chiarisce altresì che in merito al coefficiente i-esimo per il criterio A2 la percentuale si riferisce al servizio svolto in RTP.
In merito al quesito 2 si chiarisce che l’interpretazione relativa all’ipotesi 1 è sbagliata perché si chiede di indicare gli estremi del collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’opera, pertanto possono essere valutati lavori conclusi. Si chiarisce altresì che in merito al coefficiente i-esimo per il criterio B1 la percentuale si riferisce al lavoro eseguito in ATI.
Distinti saluti.
in merito al quesito 1 si chiarisce che l’interpretazione relativa all’ipotesi 1 è sbagliata perché si chiede di indicare anche gli estremi degli atti di validazione ed approvazione dei progetti, pertanto possono essere valutati servizi di progettazione conclusi. Si chiarisce altresì che in merito al coefficiente i-esimo per il criterio A2 la percentuale si riferisce al servizio svolto in RTP.
In merito al quesito 2 si chiarisce che l’interpretazione relativa all’ipotesi 1 è sbagliata perché si chiede di indicare gli estremi del collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’opera, pertanto possono essere valutati lavori conclusi. Si chiarisce altresì che in merito al coefficiente i-esimo per il criterio B1 la percentuale si riferisce al lavoro eseguito in ATI.
Distinti saluti.
04/09/2026 12:51
Quesito #10
buongiorno si chiede se le relazioni illustrative dell'offerta tecnica, in particolare quelle relative ai Criteri A3, C e D, possono contenere schemi grafici, immagini ed altro.
grazie, distinti saluti
grazie, distinti saluti
10/09/2026 09:58
Risposta
Spett.le Operatore economico,
le relazioni illustrative possono contenere schemi grafici, immagini ed altri elementi. Si rimanda al Disciplinare per aspetti di dettaglio relativi al singolo elaborato, numero massimo di pagine per ciascun sub-criterio, formato, font e paragrafo.
Distinti saluti
le relazioni illustrative possono contenere schemi grafici, immagini ed altri elementi. Si rimanda al Disciplinare per aspetti di dettaglio relativi al singolo elaborato, numero massimo di pagine per ciascun sub-criterio, formato, font e paragrafo.
Distinti saluti
04/09/2026 13:46
Quesito #11
Chiarimento in merito alla determinazione del corrispettivo per la progettazione esecutiva – prestazioni specialistiche
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla determinazione del corrispettivo posto a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva, pari complessivamente a € 270.427,12.
Il Disciplinare di gara, nell’ambito dei requisiti del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva, prescrive espressamente, tra le professionalità minime, la presenza:
del Professionista responsabile della progettazione antincendio, in possesso dei requisiti professionali richiesti e iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno;del Professionista con qualifica di geologo;del Professionista responsabile della diagnosi energetica, individuato in un EGE certificato UNI CEI 11339 ovvero in una ESCo certificata UNI CEI 11352;del Professionista responsabile della progettazione acustica, in possesso della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Tali professionalità appaiono coerenti con le specifiche prestazioni poste a carico dell’aggiudicatario dal Capitolato Speciale d’Appalto, che prevede una progettazione esecutiva comprensiva delle prestazioni specialistiche necessarie alla sua completa definizione e, in particolare, pone a carico dell’appaltatore anche le attività e gli oneri connessi alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sismiche, nonché alle pertinenti relazioni specialistiche. Il Capitolato stabilisce inoltre che il progettista debba recepire le prescrizioni impartite dai VV.F. e dagli Enti intervenuti in Conferenza di Servizi e predisporre gli elaborati e la documentazione specialistica necessari alla compiuta definizione del progetto esecutivo.
Dall’esame dell’allegato “Calcolo compenso professionale”, tuttavia, il corrispettivo risulta determinato, per le categorie E.22, S.03, IA.01, IA.02, IA.04, P.02 ed E.19, mediante l’applicazione delle prestazioni QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03b, QbIII.04b, QbIII.05b, QbIII.06 e QbIII.07b, oltre alla maggiorazione BIM e alle spese, senza che risultino individuate e autonomamente valorizzate specifiche prestazioni riferite alla relazione geologica e alle attività professionali del geologo, alla diagnosi energetica, alla progettazione/verifica acustica e agli adempimenti specialistici di prevenzione incendi.
Si chiede pertanto di chiarire:
se le suddette prestazioni specialistiche – geologica, diagnosi energetica, acustica e prevenzione incendi – debbano intendersi già integralmente ricomprese nei parametri e nelle aliquote utilizzate nel calcolo del corrispettivo posto a base di gara;in caso affermativo, in quale specifica voce/prestazione del calcolo dei corrispettivi ciascuna delle predette attività sia stata considerata e remunerata;in caso contrario, se la Stazione Appaltante intenda procedere alla integrazione/rettifica del calcolo del corrispettivo professionale e del conseguente importo posto a base di gara, in modo da ricomprendere anche le prestazioni specialistiche richieste dalla lex specialis e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Il chiarimento appare necessario al fine di consentire agli operatori economici la corretta valutazione degli oneri professionali effettivamente ricompresi nel servizio di progettazione esecutiva, nonché la conseguente corretta formulazione dell’offerta economica.
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla determinazione del corrispettivo posto a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva, pari complessivamente a € 270.427,12.
Il Disciplinare di gara, nell’ambito dei requisiti del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva, prescrive espressamente, tra le professionalità minime, la presenza:
del Professionista responsabile della progettazione antincendio, in possesso dei requisiti professionali richiesti e iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno;del Professionista con qualifica di geologo;del Professionista responsabile della diagnosi energetica, individuato in un EGE certificato UNI CEI 11339 ovvero in una ESCo certificata UNI CEI 11352;del Professionista responsabile della progettazione acustica, in possesso della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Tali professionalità appaiono coerenti con le specifiche prestazioni poste a carico dell’aggiudicatario dal Capitolato Speciale d’Appalto, che prevede una progettazione esecutiva comprensiva delle prestazioni specialistiche necessarie alla sua completa definizione e, in particolare, pone a carico dell’appaltatore anche le attività e gli oneri connessi alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sismiche, nonché alle pertinenti relazioni specialistiche. Il Capitolato stabilisce inoltre che il progettista debba recepire le prescrizioni impartite dai VV.F. e dagli Enti intervenuti in Conferenza di Servizi e predisporre gli elaborati e la documentazione specialistica necessari alla compiuta definizione del progetto esecutivo.
Dall’esame dell’allegato “Calcolo compenso professionale”, tuttavia, il corrispettivo risulta determinato, per le categorie E.22, S.03, IA.01, IA.02, IA.04, P.02 ed E.19, mediante l’applicazione delle prestazioni QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03b, QbIII.04b, QbIII.05b, QbIII.06 e QbIII.07b, oltre alla maggiorazione BIM e alle spese, senza che risultino individuate e autonomamente valorizzate specifiche prestazioni riferite alla relazione geologica e alle attività professionali del geologo, alla diagnosi energetica, alla progettazione/verifica acustica e agli adempimenti specialistici di prevenzione incendi.
Si chiede pertanto di chiarire:
se le suddette prestazioni specialistiche – geologica, diagnosi energetica, acustica e prevenzione incendi – debbano intendersi già integralmente ricomprese nei parametri e nelle aliquote utilizzate nel calcolo del corrispettivo posto a base di gara;in caso affermativo, in quale specifica voce/prestazione del calcolo dei corrispettivi ciascuna delle predette attività sia stata considerata e remunerata;in caso contrario, se la Stazione Appaltante intenda procedere alla integrazione/rettifica del calcolo del corrispettivo professionale e del conseguente importo posto a base di gara, in modo da ricomprendere anche le prestazioni specialistiche richieste dalla lex specialis e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Il chiarimento appare necessario al fine di consentire agli operatori economici la corretta valutazione degli oneri professionali effettivamente ricompresi nel servizio di progettazione esecutiva, nonché la conseguente corretta formulazione dell’offerta economica.
11/09/2026 16:13
Risposta
Spett.le Operatore economico,
si chiarisce quanto segue:
Le prestazioni specialistiche sono da intendersi ricomprese nei paramenti e nelle aliquote utilizzate nel calcolo del corrispettivo posto a base di gara. Tali attività materiali, redazionali e conoscitive sono interamente remunerate all’interno delle macro-prestazioni QbIII.01 (Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi) e QbIII.02 (Particolari costruttivi e decorativi), le quali per legge assorbono i contenuti di tutte le relazioni allegate al progetto esecutivo.
L’importo del corrispettivo del servizio tecnico di progettazione esecutiva a base di gara per l’appalto integrato pari a € 270.427,12 è comprensivo della percentuale di 20,63%, quale aliquota massima prevista dalla norma per spese ed oneri accessori ed è stato stimato complessivamente congruo per l'intera copertura del servizio richiesto, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la Stazione Appaltante gode di discrezionalità nell’accorpamento delle voci di calcolo e non ha l’obbligo di dettagliare analiticamente ogni singola sotto-aliquota tabellare.
La prescrizione del Disciplinare di gara circa la struttura minima organizzativa attiene ai requisiti di idoneità professionale; la presenza di specifiche professionalità garantisce l'idoneità del gruppo di lavoro alle valutazioni di approfondimento del livello progettuale esecutivo.
Distinti saluti
si chiarisce quanto segue:
Le prestazioni specialistiche sono da intendersi ricomprese nei paramenti e nelle aliquote utilizzate nel calcolo del corrispettivo posto a base di gara. Tali attività materiali, redazionali e conoscitive sono interamente remunerate all’interno delle macro-prestazioni QbIII.01 (Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi) e QbIII.02 (Particolari costruttivi e decorativi), le quali per legge assorbono i contenuti di tutte le relazioni allegate al progetto esecutivo.
L’importo del corrispettivo del servizio tecnico di progettazione esecutiva a base di gara per l’appalto integrato pari a € 270.427,12 è comprensivo della percentuale di 20,63%, quale aliquota massima prevista dalla norma per spese ed oneri accessori ed è stato stimato complessivamente congruo per l'intera copertura del servizio richiesto, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la Stazione Appaltante gode di discrezionalità nell’accorpamento delle voci di calcolo e non ha l’obbligo di dettagliare analiticamente ogni singola sotto-aliquota tabellare.
La prescrizione del Disciplinare di gara circa la struttura minima organizzativa attiene ai requisiti di idoneità professionale; la presenza di specifiche professionalità garantisce l'idoneità del gruppo di lavoro alle valutazioni di approfondimento del livello progettuale esecutivo.
Distinti saluti