Pubblicato
Gara #795
Procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento del "Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi, catturati sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia" da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il prezzo fisso, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..Informazioni appalto
03/09/2026
Aperta
Servizi
€ 238.162,50
SABATINO CATELLO
Categorie merceologiche
9838 - Servizi di canile
Lotti
1
BCD1ACCC65
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi, catturati sul territorio comunale" da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il prezzo fisso, individuata sulla base dei criteri qualitativi ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/2023
1) La custodia e mantenimento degli animali, provvedendo alla loro cura e alimentazione mediante prodotti con le caratteristiche minime specificate nel presente C.S.A., pulizia, lavaggio, disinfezione e sanificazione continua dei box e degli spazi destinati agli stessi;
2) La cura e alimentazione degli animali anche in forma differenziata per cuccioli, adulti e anziani;
3) La sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di assicurare le cure sanitarie, comprensive delle vaccinazioni, dei richiami vaccinali, dei trattamenti parassitari, della profilassi sanitaria, del trattamento terapeutico e somministrazione di farmici prescritti dal veterinario, della gestione anche mediante isolamento e quarantena degli animali feriti, malati e bisognosi di cure specifiche al fine di assicurare un elevato livello di benessere psico-fisico ed etologico degli animali accuditi;
4) Il Trasporto degli animali presso la struttura di ricovero, strutture veterinarie per prestazioni mediche o medico-chirurgiche;
5) Il servizio di ricovero di cani in difficoltà in assenza o irreperibilità del proprietario;
6) La Raccolta e smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti prodotti nell’ambito sanitario, nonché nell’eventuale smaltimento delle carogne dei cani deceduti presso la struttura in attuazione della Legge n. 281/91, Legge Regionale n. 16/2001, Legge Regionale n. 3 dell'11/04/2019 e Regolamento Regionale n. 1 del 02/02/2021, e nel rispetto della normativa ambientale vigente;
7) La gestione del benessere, educazione-rieducazione animale;
8) L’identificazione del cane mediante microchip e relativi adempimenti, compreso l’aggiornamento dell’anagrafe degli animali d’affezione in banca dati informatizzata, nonché le relative schede sanitarie;
9) La gestione della documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun animale, la tenuta dei registri di ingresso, permanenza, trasferimento, affidamento e decesso, con la tempestiva comunicazione all'Amministrazione degli ingressi, delle uscite e degli eventi rilevanti, fotografie e documentazione degli animali ai fini dell'identificazione e dell'eventuale adozione da porre anche su sito aziendale;
10) L’attività di sensibilizzazione finalizzate alle adozioni dei cani ospitati e alla gestione delle procedure di consegna degli animali agli affidatari, la collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL 24h/24h, anche in caso di emergenze.
11) La gestione degli eventuali animali aggressivi o con problematiche comportamentali, anche mediante attività di socializzazione e gestione comportamentale finalizzate, ove possibile, all'adozione;
12) La presenza di personale necessario all’esecuzione del contratto, dotato di adeguata formazione;
13) ogni ulteriore attività necessaria a garantire il completo, corretto e continuativo espletamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani randagi.
€ 238.162,50
€ 86.908,92
€ 0,00
Scadenze
10/10/2026 23:59
20/10/2026 23:59
22/10/2026 12:00
Avvisi pubblici
Allegati
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1.00 MB |
Chiarimenti
08/09/2026 16:55
Quesito #1
Spettabile RUP, con la presente si formula formale richiesta di chiarimento ed eventuale rettifica in merito a quanto richiesto al punto 8.4, lettera F) del Disciplinare di gara, che prevede il possesso del seguente requisito:
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, presso enti pubblici o privati, di almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi, ciascuno con un importo minimo pari almeno a quello del presente affidamento, ovvero € 238.162,50 (Iva esclusa).”
Al riguardo, si sottopongono a codesta Stazione Appaltante i seguenti rilievi:
1) L’Art. 10 del D.Lgs. 36/2023 sancisce il principio della massima partecipazione e dell'accesso al mercato, vietando alle stazioni appaltanti di inserire clausole e requisiti irragionevoli o sproporzionati che limitino indebitamente la concorrenza. Richiedere n. 2 contratti, ciascuno di importo pari all'intera base d'asta (€ 238.162,50), equivale a pretendere un requisito di esperienza pregressa pari al 200% del valore dell'appalto (ovvero € 476.325,00 complessivi). Tale richiesta si pone in netto contrasto con l'orientamento dell'ANAC e la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il valore COMPLESSIVO della capacità tecnica richiesta non può superare il 100% del valore stimato dell'affidamento.
2. Regola della Cumulabilità: Ai sensi dell'Art. 100, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la verifica della capacità tecnico-professionale tramite contratti eseguiti deve garantire il principio della massima partecipazione, consentendo agli operatori economici di dimostrare l'importo totale richiesto mediante la sommatoria (cumulo) di più contratti svolti nel periodo di riferimento, senza limitare il numero di prestazioni eseguite.
Laddove la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facoltà di richiedere uno o più specifici "servizi di punta" (ossia singoli contratti di importo significativo per testare l'idoneità gestionale dell'operatore), la prassi ANAC e la giurisprudenza (cfr. ex multis Delibere ANAC sul D.Lgs. 36/2023 e Giurisprudenza TAR) stabiliscono che il valore minimo richiesto del singolo contratto di punta non può superare l'importo relativo a una singola annualità del servizio da affidare. Pretendere un singolo contratto di punta pari all'intero valore pluriennale dell'appalto (o, addirittura, due contratti pari a tale importo) costituisce una barriera all'ingresso sproporzionata e illegittima, che precluderebbe la partecipazione ad un gran numero di operatori economici.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler chiarire e rettificare il disciplinare di gara nei seguenti termini:
* Confermare che l'importo di € 238.162,50 vada inteso come valore complessivo CUMULABILE dei servizi analoghi svolti nel decennio (mediante uno o più contratti la cui somma raggiunga tale cifra);
* In subordine, qualora la Stazione Appaltante intenda confermare la richiesta di uno o due "servizi di punta", rimodulare l'importo minimo del singolo contratto parametrando la soglia al valore della singola annualità dell'appalto in gara (quindi 79.387,50€) , nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento di cui agli artt. 1, 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, presso enti pubblici o privati, di almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi, ciascuno con un importo minimo pari almeno a quello del presente affidamento, ovvero € 238.162,50 (Iva esclusa).”
Al riguardo, si sottopongono a codesta Stazione Appaltante i seguenti rilievi:
1) L’Art. 10 del D.Lgs. 36/2023 sancisce il principio della massima partecipazione e dell'accesso al mercato, vietando alle stazioni appaltanti di inserire clausole e requisiti irragionevoli o sproporzionati che limitino indebitamente la concorrenza. Richiedere n. 2 contratti, ciascuno di importo pari all'intera base d'asta (€ 238.162,50), equivale a pretendere un requisito di esperienza pregressa pari al 200% del valore dell'appalto (ovvero € 476.325,00 complessivi). Tale richiesta si pone in netto contrasto con l'orientamento dell'ANAC e la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il valore COMPLESSIVO della capacità tecnica richiesta non può superare il 100% del valore stimato dell'affidamento.
2. Regola della Cumulabilità: Ai sensi dell'Art. 100, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la verifica della capacità tecnico-professionale tramite contratti eseguiti deve garantire il principio della massima partecipazione, consentendo agli operatori economici di dimostrare l'importo totale richiesto mediante la sommatoria (cumulo) di più contratti svolti nel periodo di riferimento, senza limitare il numero di prestazioni eseguite.
Laddove la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facoltà di richiedere uno o più specifici "servizi di punta" (ossia singoli contratti di importo significativo per testare l'idoneità gestionale dell'operatore), la prassi ANAC e la giurisprudenza (cfr. ex multis Delibere ANAC sul D.Lgs. 36/2023 e Giurisprudenza TAR) stabiliscono che il valore minimo richiesto del singolo contratto di punta non può superare l'importo relativo a una singola annualità del servizio da affidare. Pretendere un singolo contratto di punta pari all'intero valore pluriennale dell'appalto (o, addirittura, due contratti pari a tale importo) costituisce una barriera all'ingresso sproporzionata e illegittima, che precluderebbe la partecipazione ad un gran numero di operatori economici.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler chiarire e rettificare il disciplinare di gara nei seguenti termini:
* Confermare che l'importo di € 238.162,50 vada inteso come valore complessivo CUMULABILE dei servizi analoghi svolti nel decennio (mediante uno o più contratti la cui somma raggiunga tale cifra);
* In subordine, qualora la Stazione Appaltante intenda confermare la richiesta di uno o due "servizi di punta", rimodulare l'importo minimo del singolo contratto parametrando la soglia al valore della singola annualità dell'appalto in gara (quindi 79.387,50€) , nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento di cui agli artt. 1, 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
14/10/2026 19:12
Risposta
In merito al quesito formulato dall'operatore economico relativo al requisito di capacità tecnica e professionale previsto al punto 8.4, lett. F) del Disciplinare di Gara, questa Stazione Appaltante (S.A.) precisa e rappresenta quanto segue.
Il requisito censurato richiede l’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno n. 2 contratti analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 238.162,50 IVA esclusa. Si evidenzia preliminarmente, a correzione di quanto ipotizzato nel quesito, che l'importo minimo richiesto per singolo contratto è pari alla base d'asta complessiva e non alla sua duplicazione (€ 476.325,00).
Le doglianze espresse in ordine alla presunta violazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità e cumulabilità non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:
Discrezionalità della S.A. e continuità assistenziale: Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione. Essa è legittimata a introdurre criteri selettivi più stringenti rispetto alla normativa generale, purché logici, proporzionati e coerenti con l'interesse pubblico perseguito. Nel caso di specie, l'appalto non ha ad oggetto una mera prestazione materiale, ma un servizio finalizzato alla tutela continua del benessere degli animali e della salute pubblica, caratterizzato da un'elevata complessità tecnica, organizzativa e gestionale.
Legittimità dei contratti di punta (no cumulo): La richiesta di specifici "servizi di punta" mira a verificare non la solvibilità finanziaria globale o la mera sommatoria di piccole prestazioni frammentate, bensì la solidità strutturale e l'attitudine gestionale dell'operatore in contesti organizzativi di scala analoga a quella in affidamento. La richiesta di due distinti contratti garantisce che la competenza non sia episodica, ma consolidata in più occasioni.
Proporzionalità della soglia: Il parametro economico fissato è parametrato alla dimensione quantitativa dell'affidamento, calcolata sul numero presunto di animali da ospitare e sulla durata del servizio. Ridurre la soglia alla singola annualità, come proposto in subordine, non garantirebbe la dimostrazione di una capacità organizzativa idonea a sostenere lo sforzo e la stabilità economico-logistica richieste dall'intero arco pluriennale dell'appalto.
Il principio della massima concorrenza non può tradursi in un diritto incondizionato di partecipazione per qualsiasi operatore, a discapito della qualità e della sicurezza di un servizio pubblico essenziale e delicato.
Per tutto quanto sopra esposto, non si ravvisano elementi per accogliere le richieste di rettifica.
Si conferma integralmente la previsione di cui al punto 8.4, lett. F), del Disciplinare di Gara.
Il requisito censurato richiede l’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno n. 2 contratti analoghi, ciascuno di importo minimo pari a € 238.162,50 IVA esclusa. Si evidenzia preliminarmente, a correzione di quanto ipotizzato nel quesito, che l'importo minimo richiesto per singolo contratto è pari alla base d'asta complessiva e non alla sua duplicazione (€ 476.325,00).
Le doglianze espresse in ordine alla presunta violazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità e cumulabilità non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:
Discrezionalità della S.A. e continuità assistenziale: Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione. Essa è legittimata a introdurre criteri selettivi più stringenti rispetto alla normativa generale, purché logici, proporzionati e coerenti con l'interesse pubblico perseguito. Nel caso di specie, l'appalto non ha ad oggetto una mera prestazione materiale, ma un servizio finalizzato alla tutela continua del benessere degli animali e della salute pubblica, caratterizzato da un'elevata complessità tecnica, organizzativa e gestionale.
Legittimità dei contratti di punta (no cumulo): La richiesta di specifici "servizi di punta" mira a verificare non la solvibilità finanziaria globale o la mera sommatoria di piccole prestazioni frammentate, bensì la solidità strutturale e l'attitudine gestionale dell'operatore in contesti organizzativi di scala analoga a quella in affidamento. La richiesta di due distinti contratti garantisce che la competenza non sia episodica, ma consolidata in più occasioni.
Proporzionalità della soglia: Il parametro economico fissato è parametrato alla dimensione quantitativa dell'affidamento, calcolata sul numero presunto di animali da ospitare e sulla durata del servizio. Ridurre la soglia alla singola annualità, come proposto in subordine, non garantirebbe la dimostrazione di una capacità organizzativa idonea a sostenere lo sforzo e la stabilità economico-logistica richieste dall'intero arco pluriennale dell'appalto.
Il principio della massima concorrenza non può tradursi in un diritto incondizionato di partecipazione per qualsiasi operatore, a discapito della qualità e della sicurezza di un servizio pubblico essenziale e delicato.
Per tutto quanto sopra esposto, non si ravvisano elementi per accogliere le richieste di rettifica.
Si conferma integralmente la previsione di cui al punto 8.4, lett. F), del Disciplinare di Gara.
16/09/2026 12:23
Quesito #2
Spettabile RUP,
Ringraziamo per la solerte e dettagliata risposta al precedente chiarimento.
Leggiamo nella Vs. nota che "l'importo minimo richiesto per singolo contratto è pari alla base d'asta complessiva e non alla sua duplicazione (€ 476.325,00)".
Onde evitare nostri banali errori di comprensione nella preparazione della nostra documentazione di gara, vi chiediamo un piccolissimo chiarimento pratico:
Poiché la clausola richiede n. 2 contratti da € 238.162,50 ciascuno, sommando il primo contratto (€ 238.162,50) al secondo contratto (€ 238.162,50), il totale dei servizi che dobbiamo dimostrare di aver svolto ammonta esattamente a € 476.325,00, quindi esattamente al doppio della base d’asta.
Ci sfugge quindi dove stiamo sbagliando il calcolo: per poter partecipare dobbiamo aver fatturato in passato un totale di € 238.162,50 oppure di € 476.325,00?
Se l'esperienza complessiva richiesta è € 476.325,00 su un appalto che ne vale € 238.162,50, ci confermate quindi che per partecipare serve aver gestito il doppio del valore della gara stessa?
Ringraziamo per la solerte e dettagliata risposta al precedente chiarimento.
Leggiamo nella Vs. nota che "l'importo minimo richiesto per singolo contratto è pari alla base d'asta complessiva e non alla sua duplicazione (€ 476.325,00)".
Onde evitare nostri banali errori di comprensione nella preparazione della nostra documentazione di gara, vi chiediamo un piccolissimo chiarimento pratico:
Poiché la clausola richiede n. 2 contratti da € 238.162,50 ciascuno, sommando il primo contratto (€ 238.162,50) al secondo contratto (€ 238.162,50), il totale dei servizi che dobbiamo dimostrare di aver svolto ammonta esattamente a € 476.325,00, quindi esattamente al doppio della base d’asta.
Ci sfugge quindi dove stiamo sbagliando il calcolo: per poter partecipare dobbiamo aver fatturato in passato un totale di € 238.162,50 oppure di € 476.325,00?
Se l'esperienza complessiva richiesta è € 476.325,00 su un appalto che ne vale € 238.162,50, ci confermate quindi che per partecipare serve aver gestito il doppio del valore della gara stessa?
14/10/2026 19:12
Risposta
Spettabile operatore economico, in relazione alla richiesta si riscontra di seguito.
Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, così come indicato dal Disciplinare di Gara, punto 8.3 lett E) viene richiesto il possesso di “un fatturato globale minimo maturato complessivamente nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari ad € 238.162,50”.
Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, così come indicato dal Disciplinare di Gara punto 8.4 lett F), viene richiesto l’Esecuzione: “negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, presso enti pubblici o privati, di almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto l’esecuzione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi, ciascuno con un importo minimo pari almeno a quello del presente affidamento, ovvero € 238.162,50 (Iva esclusa)”.
Si confermano integralmente le previsioni di cui al disciplinare di Gara.
Cordiali saluti
Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, così come indicato dal Disciplinare di Gara, punto 8.3 lett E) viene richiesto il possesso di “un fatturato globale minimo maturato complessivamente nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari ad € 238.162,50”.
Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, così come indicato dal Disciplinare di Gara punto 8.4 lett F), viene richiesto l’Esecuzione: “negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, presso enti pubblici o privati, di almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto l’esecuzione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi, ciascuno con un importo minimo pari almeno a quello del presente affidamento, ovvero € 238.162,50 (Iva esclusa)”.
Si confermano integralmente le previsioni di cui al disciplinare di Gara.
Cordiali saluti
18/09/2026 19:42
Quesito #3
Buon Pomeriggio,
in relazione alla presente procedura di gara, siamo a richiedere alcuni chiarimenti:
1. in primo luogo si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale (n. 2 contratti analoghi ciascuno di importo minimo pari ad € 238.162,50) per ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, si intenda l'arco temporale 01/09/2016 - 31/08/2026.
2. in secondo luogo, per quanto riguarda la redazione dell'offerta tecnica, il disciplinare di gara specifica che la relazione deve essere contenuta in massimo 4 facciate per ogni sub-criterio indicato: si chiede pertanto conferma che, essendo previsti 13 sub- criteri (n. 5 per il criterio A - N. 4 per il criterio B - N.3 per i criterio C e n. 1 per il criterio D) il progetto tecnico debba essere contenuto in massimo 52 pagine.
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro.
Cordiali Saluti.
in relazione alla presente procedura di gara, siamo a richiedere alcuni chiarimenti:
1. in primo luogo si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale (n. 2 contratti analoghi ciascuno di importo minimo pari ad € 238.162,50) per ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, si intenda l'arco temporale 01/09/2016 - 31/08/2026.
2. in secondo luogo, per quanto riguarda la redazione dell'offerta tecnica, il disciplinare di gara specifica che la relazione deve essere contenuta in massimo 4 facciate per ogni sub-criterio indicato: si chiede pertanto conferma che, essendo previsti 13 sub- criteri (n. 5 per il criterio A - N. 4 per il criterio B - N.3 per i criterio C e n. 1 per il criterio D) il progetto tecnico debba essere contenuto in massimo 52 pagine.
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro.
Cordiali Saluti.
14/10/2026 19:12
Risposta
In riferimento ai requisiti posti, si riscontra quanto segue:
1) Si conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, l'arco temporale di riferimento è 01.09.2016 - 31.08.2026;
2) Per la redazione tecnica si conferma che per ciascun sub-criterio il limite massimo è di 4 facciate (ad esclusione di eventuali planimetrie allegate, convenzioni, curriculum vitae). Pertanto, si conferma che il progetto tecnico deve essere contenuto in massimo 52 pagine ( (ad esclusione di eventuali planimetrie allegate, convenzioni, curriculum vitae).
Cordiali saluti
1) Si conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, l'arco temporale di riferimento è 01.09.2016 - 31.08.2026;
2) Per la redazione tecnica si conferma che per ciascun sub-criterio il limite massimo è di 4 facciate (ad esclusione di eventuali planimetrie allegate, convenzioni, curriculum vitae). Pertanto, si conferma che il progetto tecnico deve essere contenuto in massimo 52 pagine ( (ad esclusione di eventuali planimetrie allegate, convenzioni, curriculum vitae).
Cordiali saluti
28/09/2026 10:25
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante, si richiede di specificare il numero di pagine complessivo di redazione dell'offerta tecnica in quanto il disciplinare all'art.19 recita "....La Busta Tecnica dovrà contenere una relazione tecnica, in formato A4 ed in versione .pdf nativo, di massimo n. 4 facciate con carattere “Calibri 10” e interlinea singola per ogni sub-criterio indicato nella tabella di cui al successivo articolo 20.2" e si evidenzia l'impossibilità di redigere un'offerta in sole 4 pagine in considerazione di tutti i criteri e subcriteri da sviluppare.
in attesa di riscontro
in attesa di riscontro
14/10/2026 19:12
Risposta
Spettabile operatore economico,
in riferimento a quanto richiesto si specifica di seguito:
Per ciascun subcriterio indicato nella tabella (es. A.1, A.2., A.3...., B.1, B2..., C1,C2..., D1) deve essere rispettato il limite delle 4 facciate (ad esclusione di planimetrie, convenzioni, cv).
Pertanto, considerato che sono 13 criteri complessivi, il limite massimo dell'offerta tecnica sarà 13 x 4 = 52 facciate (ad esclusione di planimetrie, convenzioni, c.v.) , con la condizioni però che per ciascun subcriterio non si superi la soglia delle 4 facciate.
Cordiali saluti
IL RUP
in riferimento a quanto richiesto si specifica di seguito:
Per ciascun subcriterio indicato nella tabella (es. A.1, A.2., A.3...., B.1, B2..., C1,C2..., D1) deve essere rispettato il limite delle 4 facciate (ad esclusione di planimetrie, convenzioni, cv).
Pertanto, considerato che sono 13 criteri complessivi, il limite massimo dell'offerta tecnica sarà 13 x 4 = 52 facciate (ad esclusione di planimetrie, convenzioni, c.v.) , con la condizioni però che per ciascun subcriterio non si superi la soglia delle 4 facciate.
Cordiali saluti
IL RUP
28/09/2026 11:19
Quesito #5
Spett.le S.A.
in riferimento alla delibera ANAC 9 aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 "...Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198...", pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della gara; Si richiede di indicare in quale criterio o subcriterio è previsto per il possesso della certificazione UNI/PdR 125 2026
in riferimento alla delibera ANAC 9 aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 "...Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198...", pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della gara; Si richiede di indicare in quale criterio o subcriterio è previsto per il possesso della certificazione UNI/PdR 125 2026
14/10/2026 19:13
Risposta
Spettabile operatore economico,
si chiede di prendere visione dell'avviso di rettifica del disciplinare di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte.
Cordiali saluti
si chiede di prendere visione dell'avviso di rettifica del disciplinare di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte.
Cordiali saluti
30/09/2026 12:48
Quesito #6
Spett.le S.A.
in riferimento alla delibera ANAC 9 aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 "...Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198...", pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della gara; Si richiede di indicare in quale criterio o subcriterio è previsto il possesso della certificazione UNI/PdR 125 2026
in riferimento alla delibera ANAC 9 aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 "...Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198...", pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della gara; Si richiede di indicare in quale criterio o subcriterio è previsto il possesso della certificazione UNI/PdR 125 2026
14/10/2026 19:13
Risposta
Spettabile operatore economico,
si chiede di prendere visione dell'avviso di rettifica del disciplinare di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte.
Cordiali saluti
si chiede di prendere visione dell'avviso di rettifica del disciplinare di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte.
Cordiali saluti